Nella Consulenza Tecnica risulta ideologicamente falsa la valutazione che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondata su premesse contenenti false attestazioni
Con la Sentenza scaricabile, già commentata in relazione ad altri principi di diritto avverso la pronuncia della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTO, annullandola senza rinvio per intervenuta prescrizione
Il Giudice territo di cui all’art. 479 cod. pen.
L’imputazione di falso è stata ascritta al ricorrente (in qualità di consulente della Procura di Taranto della consulenza tecnica d’ufficio.
Secondo la Corte territo fattuale” della Consulenza Tecnica che doveva essere alla base del giudizio tecnico valutativo.
La valutazione assume rilievo penale, ai sensi dell’art. 479 cod. pen., laddove sia riferibile ad elementi fattuali integranti il presupposto di falsità (Sez. 5, n. 7879 del 16/01/2018, Daversa e altri, in motivazione),
Inoltre, è necessario che il giudizio faccia riferimento a criteri predeterminati, in modo da rappresentare la realtà al pari di una descrizione o di una constatazione, per cui risulta ideologicamente falsa la valutazione che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondata su premesse contenenti false attestazioni (Sez. 5, sentenza n. 35104 del 22/06/2013, Baldini, Rv. 25712)
Si è dunque equiparato.
E così, per esempio, si è sotto a criteri predeterminati, in modo da rappresentare la realtà in termini di descrizione o di constatazione.
Ne consegue che è ideologicamente falsa la valutazione che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondata su premesse contenenti false attestazioni (Sez. 5, n. 15773 del 24/01/2007, Marigliano e altri, Rv. 236550).
Si è ulteriormente precisatomeno in ordine alla selezione degli elementi effettivamente rilevanti.
Sicché, quando la rappresentazione valutativa debba parametrarsi a criteri predeterminati, dalla legge ovvero da prassi universalmente accettate, l’elusione di quei criteri – od anche l’applicazione di meto è garanzia di uniformità e di coerenza, oltreché di certezza e trasparenza (così, in motivazione, la già citata Sez. 5, n. 890 del 12/11/2015, Giovagnoli, Rv. 26569101).
Sulla scia di tale orientamento di falso investe la loro ‘materialità’».
In applicazione degli stessi principi, questa Corte ha ulteriormente precisato che è configurabile la condotta di falso di enunciati valutativi solo se l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni (Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 26867201).
Quindi si è definitivamente affermato un importante limite al giudizio di rilevanza del falso valutativo ovvero quello dei “criteri normativamente fissati o dei criteri tecnici generalmente accettati”.
E’ evidente, però, che tali principi possono essere messi in crisi nei casi in cui le “griglie interpretative” risultano essere opinabili e, come tali, discutibili; ciò si verifica in tutti i casi in cui il setto.
E’, invero, inevitabile in tali casi l’ampliamento di falsa perizia).
Inoltre, di recente, la Corte ha affermatore, debbano essere considerati anche gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità).
Scarica la Sentenza della Cassazione Penale n.18521 del 18 giugno 2020.
25 giugno 2020










