La negligenza e la superficialità della persona offesa non escludono la truffa

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La rilevanza penale dell’accertata, fraudolenta, induzione in errore non viene meno per il solo fatto dell’agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente della truffa.

Con l’Ordinanza Scaricabile gli Ermellini hanno disatteso il ricorso avverso la sentenza del della CORTE APPELLO di VENEZIA.

Il Giudice territo alla pena ritenuta di giustizia per concorso in truffa.

Secondo la difesa sarebbe assente il danno in capo alla persona offesa, non essendovi prova dell’avvenuta corresponsione di denaro.

La insussistenza degli artifizi e raggiri, poi, è dedotta essenzialmente sulla base della condotta negligente tenuta dalla stessa persona offesa.

Al riguardo, la Cassazione afferma che va ribadito dell’agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente» (Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì, Rv. 271241; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 25165 del 11/04/2019, Frigerio, n.m.).

Scarica l’Ordinanza 18747 del 22 giugno 2020.

24 giugno 2020

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