Con la sentenza scaricabile la Suprema Corte ha ribaditoria dibattimentale.
La Cassazione ha annullatobre 1990, n. 309 del 1990.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito di due regole:
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quella del ricorso ad una motivazione c.d. Rafforzata
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qualora la decisione scaturisca da una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, quella della necessaria rinnovazione dell’istrutto processo.
Sottoria che di condanna.
Gli obblighi indicati non operano invece nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare un unico complesso argomentativo.
Le Sezioni Unite, dirimendo i dubbi di compatibilità tra l’art. 6 CEDU – così come interpretato” ovvero ad una decisione “pilota” (sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015).
La Corte di cassazione ha chiaritorio di primo grado (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487).
Costituisce, secondo le stesse Sezioni Unite, orientamento di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico» (Corte EDU Dan c. Moldavia del 05/11/2011; Manolachi c.Romania del 05/03/2013 e Fluera5 c. Romania del 09/04/2013; Lorefice c. Italia del 29/06/2017).
In particolare, è affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancatoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.
La Corte di cassazione, sempre a Sezioni Unite, ha successivamente ribadito all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni, ad eccezione dei casi in cui in cui emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione.
Secondo le Sezioni unite proprio “il rispetto in primo grado (così le Sezioni Unite).
Rispettorio”. (così Sez. U., Patalano)
In tale contesto per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale».
È utile fare riferimento dopo l’entrata in vigore dell’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise).
Con la sentenza in questione si è testualmente precisato che:
a) l’obbligo di rinnovazione è stato del giudizio di appello sia invece una decisione di condanna;
b) l’espressione utilizzata dal legislato della responsabilità, secondo i presupposti già indicati con la sentenza “Dasgupta”.
Dunque, anche nel caso di riforma in appello di una sentenza di assoluzione emessa anche all’esito, sussiste un obbligo:
a) per il giudice di procedere anche d’ufficio alla rinnovazione della prova dichiarativa della cui attendibilità si dubita;
b) la cui portata non muta in ragione della struttura del giudizio abbreviatodo dialettico;
c) che trova la sua ragion d’essere nel principio costituzionale del giustoria confligge – nella evenienza precisata – con la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost.” (Così Sez. U, Patalano);
d) rispetto al quale la volontà delle parti è recessiva, “dovendo” il giudice procedere anche d’ufficio alla rinnovazione della prova dichiarativa decisiva.
La Corte di appello di Salerno non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.
Scarica la Sentenza della Cassazione Penale 18530 del 18 giugno
22 giugno 2020










