Nei delitti contro l’inviolabilità dei segreti rileva il know-how in senso lato

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In tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti, non costituisce condizione, ai fini della configurabilità del reato, ovvero “quell’insieme di conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione“.

Con la recentissima SENTENZA scaricabile, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso contro la sentenza della Corte di appello di MILANO.

La Corte Territo i ricorrenti colpevoli dei reati di cui agli artt. 171 bis della legge n. 633 del 1941 e 623 cod. pen., commessi in concorso.

Il giudizio scaturisce dalla querela di una s.r.l., società che si occupa della progettazione, costruzione e commercializzazione di apparecchiature meccaniche, elettroniche e informatiche per il serraggio, il cui mercatomobilistiche italiane e estere.

La società ha realizzato alla gestione dei fissaggi e in generale del parco utensili.

Con riguardo alla parte informatica della chiave, la s.r.l. ha elaborato del software che del firmware.

Gli imputati – che per anni avevano lavorato francese costituitasi nel maggio 2005.

Nel novembre di quello stesso anno, i ricorrenti avevano presentatore di prodotti della ex società.

Secondo la prospettazione fatta propria dai giudici della Corte di Appello di Milano, tale chiave sarebbe stata realizzata sfruttando le conoscenze acquisite nella ex s.r.l., comprese parti del software di controllo, messo a punto dalla società e sfruttando l’esperienza professionale acquisita dagli imputati negli anni presso detta società.

Con riguardo al reato, ovvero “quell’insieme di conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione” ( Sez. 5 n. 25008 del 2001 cit., conf. 28882 del 23/05/2003, Rv. 226356).

Si è bene messo in luce, infatti, nella sentenza impugnata, che è stato originale confluita nella chiave dinamometrica realizzata dalla società.

E’ stata, cioè, quella combinazione, così come individuata dalla parte civile, a consentire ai ricorrenti, avendo incamerato in modo competitivo.

Si è dato finale.

In sostanza, gli imputati, usando conoscenze software acquisite durante il rapporto della società interessata.

L’aver sfruttato tecnologico).

Accanto industriale (Sez. 5, n. 25008 del 18/05/2001, Rv. 219471).

Ci si riferisce, con tale espressione, a una tecnica, o una prassi o, oggi, prevalentemente, a un’informazione, e, in via sintetica, all’intero patrimonio di conoscenze di un’impresa, frutto economico.

Si tratta di un patrimonio di conoscenze il cui valore economico è parametrato all’ammontare degli investimenti (spesso cospicui) richiesti per la sua acquisizione e al vantaggio concorrenziale che da esso deriva, in termini di minori costi futuri o maggiore appetibilità dei prodotti.

Esso si traduce, in ultima analisi, nella capacità dell’impresa di restare sul mercato e far fronte alla concorrenza. L’informazione tutelata dalla norma in questione è, dunque, un’informazione dotata di un valore strategico per l’impresa, dalla cui tutela può dipendere la sopravvivenza stessa dell’impresa.

Con l’esplicito knowhow…”).

Scarica la Sentenza della Cassazione Penale 16975 del 4.06.2020.

10 giugno 2020

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