Nella truffa non necessaria corrispondenza tra persona offesa e danneggiato

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Nella recentissima Sentenza gli Ermellini hanno confermato economico e quella indotta in errore .

La Suprema Corte ha rigettato i ricorrenti in ordine ai reati di tentata truffa e sostituzione di persona unificati dal vincolo della continuazione.

Un imputato a giudizio per rispondere, insieme ad altri:

“a) del delitto all’ignaro terzo, con conseguente danno per il medesimo.

L’altro imputatore della Compagnia Enel sostituendo illegittimamente, l’identità del terzo, con l’ulteriore aggravante della recidiva generica reiterata.

La soluzione giuridica seguita dai giudici di merito con l’art. 640 cod. pen.

Infatti, la struttura del delittore dell’energia).

Pur in mancanza della suddetta identità, il reato la giurisprudenza è costante e, da ultimo Cass. sez. 2 n. 43910 del 4.10.2019, Minnucci, rv 277712).

La circostanza, sotto a livello di semplice tentativo.

Scarica la Sentenza della Cassazione Penale 18569 del 18 giugno 2020

22 giugno 2020

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