Prova scientifica e duplicazione di perizia : la scelta del giudice

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Prova scientifica e duplicazione di perizia : la scelta del giudice. La sentenza in esame affronta, tra l’altro, il tema della prova scientifica, della prova decisiva e della possibilità che il giudice proceda alla rinnovazione istruttoria in Appello.

Il caso è quello della morte di un uomo scaturita dall’esplosione di un colpo di arma da fuoco nel corso di una battuta di caccia.

Nel corso del processo, che ha portato di omicidio.

Ampia parte della sentenza impugnata dinanzi alla Cassazione è dedicata all’analisi degli elaborati tecnici ed al raffronto vi era stata una duplicazione di un incarico peritale dopo l’escussione dei consulenti tecnici di parte.

I primi periti nominati venivano in motivazione censurati per le meto cui essi erano giunti sulla base di ritenuti pregiudizi.

All’esito ponendo la canna in direzione del capo; si escludeva, parimenti, lo sparo accidentale.

Rilievi tecnici deponevano per uno sparo avvenuto, tale da determinare la morte immediata della vittima, la quale non presentava tracce dell’utilizzo dell’arma.

In altri termini, tutto da altri; diversi elementi deponevano per una manomissione del corpo successiva al decesso.

Parimenti, la distanza dello sparato suicida.

La Corte territo; peraltro, la decisione di primo grado si era basata sulle risultanze della prova scientifica e non su intuizioni.

Si respingeva la richiesta di riaprire l’istruttoria per l’esame dei consulenti tecnici.

Si riteneva condivisibile l’esito più che valutazioni scientifiche.

Uno dei due motivi di ricorso afferisce proprio all’asserita mancata assunzione di prova decisiva e manifesta illogicità della motivazione.

Sostiene il ricorrente che le prove scientifiche erano state acquisite dapprima ascoltando tutti i consulenti tecnici, poi provvedendo a nominare due periti che avevano concluso escludendo l’eteroferimento e quindi erano stati nominati due nuovi periti.

Secondo la Suprema Corte, non può definirsi “prova decisiva” una prova ancora aperta ad ogni esitoria con esami di testi, consulenti tecnici e periti), alla quale non può riconoscersi preventivamente un’efficacia decisiva, ossia la capacità di contrastare le acquisizioni processuali contrarie, elidendone l’efficacia e provocando una decisione contraria (Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Rv. 253708).

Inoltre, nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria.

Tale accertamento, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230).

Le conclusioni divergenti di due diversi organi peritali non imponevano affatto ampia spiegazione sulle ragioni per le quali era stata preferita la seconda periza.

In altri termini, la Corte di Appello, ritenuto che queste ragioni si legassero ad esiti oggettivi di rilievi tecnici, riteneva condivisibile quell’analisi poiché essa si fondava su puntuali ed oggettive risultanze della prova scientifica, valutate unitamente agli ulteriori elementi acquisiti;

Erano state espresse, al riguardo, numerose considerazioni.

In buona sostanza, era stato con altri elementi».

Infine, come dato.

Il ricorso, sotto inammissibile.

Cassazione 16211 del 28.05.2020

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