Responsabilità 231 Covid e Confindustria : indicazioni operative dell’associazione che ha pubblicato che riassume una serie di considerazioni specifiche sulla tematica.
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha coinvoltori.
Tra i molteplici aspetti di interesse, essa suggerisce una riflessione sui rischi che le imprese sono chiamate a gestire e, in particolare, per quanto legislativo n. 231/2001.
In quest’ottica, il contributo.
Innanzituttorità pubbliche, non vi sarebbe responsabilità ex 231.
Vi sono poi profili di rischio connessi alla mancanza di liquidità e alle difficoltà finanziarie generali che potrebbero determinare la configurabilità di condotte illecite proprie dei reati di ricettazione e riciclaggio, nonché infiltrazioni criminali nel tessuto societario.
In riferimento il profilo sia dimensionale, sia merceologico”.
Per i rischi diretti, cioè scaturenti dal contagio, Confindustria, sulla responsabilità amministrativa dell’ente, valuta uguale considerazione rispetto ai rischi indiretti.
Ritiene che, anche prima dell’emergenza, i reati in materia di salute e sicurezza erano previsti come fattispecie presupposto di tale responsabilità.
La disciplina del Decreto 231 prevede, infatti, i reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo commessi in violazione delle norme antinfortunistiche.
L’esposizione dei lavoratore di dovere predisporre tutte le misure che tutelino i dipendenti sulla base dell’articolo 2087 del Codice civile.
Tuttavia, la valutazione e determinazione dei datori si adeguino a tali misure”.
L’ODV dovrà, quindi, verificare le misure attuate dal datocolli.
Responsabilità_231_e_COVID_-_indicazioni_operative_Confindustria











