Attività professionale non auto dall’art.53, c.7 bis d.lgs.n.165/2001.
Con l’Ordinanza scaricabile le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute per dirimere un conflitto d’ufficio dalla CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA, ai sensi dell’art.17, comma 3, del codice del giudizio contabile.
Reputano le Sezioni Unite di dovere affermare la giurisdizione della Corte dei Conti rispetto dall’art.53, comma 7 bis, d. Igs.n.165/2001.
Giova premettere che l’art.53, comma 7, d. Igs.n.165/2001, prevede che
“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente auto del fondo di produttività o di fondi equivalenti“.
Il comma 7 bis dello stesso art.53 d. Igs. cit., introdottore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti“.
Orbene, rispetto 2018, n. 20533.
A tale conclusione si pervenne ritenendo che l’obbligo di versamento dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7 si configura come una particolare sanzione ex lege volta a rafforzare la fedeltà del dipendente pubblico.
Si affermò quindi che l’obbligo di versamento con quello del danno…”, ciò che “condurrebbe all’estensione del limite della giurisdizione contabile al di fuori dei suoi confini istituzionali”- cfr.Cass., S.U., n.19072/2106, cit.
Da questa ricostruzione si faceva dunque derivare la conclusione che la giurisdizione contabile è ravvisabile “solo se alla violazione del dovere di fedeltà e/o all’omesso versamento dal dipendente si accompagnino specifici profili di danno”.
Detto.
Seguendo tale prospettiva la sentenza della Cass., S.U., 26 giugno 2019 n.17124 ha quindi ritenuto, non ha portata innovativa, di guisa che la domanda rimane attratta alla giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si è avuta in epoca precedente all’introduzione del comma 7 bis del medesimo art. 53.
Ciò perché si verte in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislato di lavoro/servizio con l’amministrazione(v. Cass.S.U.26 giugno 2019 n.17124).
Nella medesima circostanza si è poi ulteriormente chiarito di giudicati.
Va poi rammentato di recente continuità la sentenza della Cass., S.U. n.415/2020 e le stesse Sezioni riunite della Corte dei Conti con la sentenza n. 26/2019 depositata in data 31 luglio 2019.
Alla stregua delle superiori considerazioni, le Sezioni unite, nella pronuncia in commento.
Ragione per cui deve ritenersi che la giurisdizione sull’azione promossa dalla Procura della Corte dei conti della Toscana per ottenere il riversamento dall’art.53, c.7 bis d.lgs.n.165/2001 appartiene al giudice contabile.
Del tutto in misura pari ai compensi percepiti dal dipendente.
Sulla base di tali considerazioni, va dichiarata la giurisdizione del giudice contabile.
Scarica l’Ordinanza della Cassazione Civile SS.UU. n.14237 del 08 luglio 2020.
18 luglio 2020.










