Comunione legale e confisca obbligato giudiziario.
La conseguenza è che questi non acquista neppure la qualifica di terzo confiscato).
Con la Sentenza scaricabile la Suprema Corte ha accolto della Corte d’Appello.
Il Giudice territo la confisca della quota del 50% dei beni di proprietà della ricorrente in appello.
La misura oggetto di partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso.
Il Tribunale aveva ritenuto.
Ha proposto.
Ha ritenuto la revoca della confisca della quota del 50% dei beni.
La comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è, invero, una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente tito alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (ex plurimis Cass. civ. Sez. 1, 07/03/2006 n. 4890 Rv. 587593; Cass. civ. Sez. 2, 11/06/2010 n. 14093 Rv. 613438).
Si è affermato.
Analizzando l’incidenza sui beni della comunione legale della confisca obbligatolare possa opporvisi.
Si è, così, affermato) (cfr. in materia di confisca ex art. 12 sexies I. n. 356 del 1992, Sez. 2, n. 11804 del 20/12/2011, dep. 2012, Malgeri e altro, Rv. 252807).
Nel caso in cui, invece, il bene ricada in comunione, ma sia statorio.
Val bene, inoltre, rilevare che la confisca di prevenzione dei beni, nei connotati strutturali dell’istituto con i proventi di attività illecita.
Scarica la Sentenza della Cassazione Penale n.19767dell’1 luglio 2020.
6 luglio 2020.










