CTU e obbligo di comunicazione alle parti delle operazioni peritali : in tema di consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo del solo inizio delle operazioni peritali.
Tale obbligo non è esteso alle indagini o riunioni successive, incombendo alle parti l’onere di informarsi con diligenza sullo svolgimento dell’attività peritale e sul suo sviluppo per potervi partecipare.
Con l’ORDINANZA scaricabile la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha riproposto principio.
Il ricorrente citava innanzi al Tribunale di Siena una carrozzeria per chiedere il risarcimentovettura a causa di lavori di riparazione che non erano stati svolti a regola d’arte; espose che la causa e l’entità dei danni erano stati determinati dal consulente tecnico in sede di ATP.
Si costituiva l’officina ed eccepiva in via preliminare la nullità della CTU, sostenendo che le operazioni peritali non si erano svolte alla presenza del proprio CTP in quanto solo la parte, limitando peraltro la sua presenza solo ad alcune date nell’esecuzione della perizia; il Tribunale di Siena accoglieva la domanda.
Proponeva appello l’officina, deducendo la nullità della CTU per omessa convocazione del CTP alle operazioni peritali; la Corte territo, suo onere informarsi della prosecuzione delle stesse.
Per la cassazione della sentenza proponeva ricorso l’officina sulla base dell’unico motivo per non avere la corte di merito la nullità della CTU, svolta in sede di ATP, per omesso avviso al consulente tecnico di parte delle operazioni peritali.
La Cassazione non ha ritenuto il motivo.
Come affermato dell’attività peritale e sul suo sviluppo per potervi partecipare.
In ogni caso, l’omissione della comunicazione della data, ora e luogo delle operazioni peritali, non è, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, che si realizza soltanto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, il quale non ricorre qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all’indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti ( Cassazione civile sez. I, 15/07/2016, n.14532; Cassazione civile sez. I, 07/04/2006, n.8227).
Nella specie, una volta comunicato di incarico, la data , il luogo e l’inizio delle operazioni peritali, era onere del consulente tecnico di parte informarsi delle date degli incontri successivi.
Il ricorso, pertanto.
Scarica l’Ordinanza della Cassazione Civile n.15384 del 21 luglio 2020.
27 luglio 2020










