Estrazione dati da Whatsapp e Telegram : tale operazione, che comprende numeri telefonici, contatti, e partecipazione a chat, integra un accertamento tecnico ripetibile.
Con la Sentenza scaricabile la Suprema Corte ha rigettato di cui all’art. 270 quinquies cod. pen.
Secondo la ricostruzione dei fatti richiamata dall’ordinanza impugnata, la Polizia Postale ha accertato alla perquisizione domiciliare venivano sequestrati il telefono cellulare ed una serie di fogli manoscritti.
In seguito di filmati e video scaricati concernenti attentati, esecuzioni sommarie, decapitazioni eseguite dal gruppo terroristico dell’ISIS, bandiere e scritte esaltanti la lotta armata contro l’occidente, la propaganda di atti terroristici negli USA e nell’UE.
Dagli appunti manoscritti sull’agenda e sui fogli sequestrati, riproducenti la medesima esaltazione e celebrazione di simboli ISIS, ed in cui il ricorrente si proclamava servo di Allah votato da un passamontagna; dai contatti con numerose utenze estere, contenute nella rubrica o rintracciate tramite l’esame dei tabulati; dalle chat in modalità riservata su Telegrann.
Veniva eccepita violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso espletamento ricevuti o anche visualizzati, a causa dell’apertura indiscriminata dei file audio e video rinvenuti nel cellulare.
La Cassazione ha ricordato, non è suscettibile di censura in sede di legittimità).
L’estrazione di dati archiviati in un computer non costituisce accertamento che i dati di carattere informatico rientrano in ogni caso nel novero delle prove documentali; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266477).
Ciò posto, e non ridondante sul diverso profilo dell’utilizzabilità.
Per tali ragioni il ricorso è stato.
Scarica la Sentenza della Corte di Cassazione Penale n.22066 23 luglio 2020
31 luglio 2020










