Il dirittorio nella prova scientifica

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Nell’interessante sentenza in commento dal tecnico d’ufficio

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La Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma, in forza della quale XYZ era stato loro maestro di musica.

Avverso la predetta decisione è stato indicati.

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In relazione ai dedotti vizi della perizia disposta nel grado d’appello (che la stessa sentenza impugnata, nella rievocazione dei fatti processuali, ha definito in tutte le fasi che ne caratterizzano la formazione, con la conseguenza che i tecnici di parte:

a) devono avere la possibilità di presenziare al conferimento;

b) devono essere posti in condizione di partecipare alle operazioni tecniche;

c) ove la parte lo richieda, devono essere esaminati in contradditto dal tecnico d’ufficio (Sez. 2, n. 19134 del 17/03/2022, Di Noia, Rv. 283187).

In tal senso la sentenza impugnata ha censurato peritale.

Al riguardo, per un verso non risulta che il consulente di parte sia stato la sentenza impugnata – con memoria dimessa dal difensore.

Le evidenziate criticità hanno imposto della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello.

Cassazione penale n. 26780 del 21 giugno 2023

13 luglio 2023

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