Impugnazione della sentenza di patteggiamento sorte successivamente alle modifiche della legge 103/2017.
In particolare, la questione di diritto rimesso alle Sezioni Unite è la seguente:
«se, a seguitono di applicare sanzioni amministrative accessorie».
Antecedentemente alla indicata legge, il regime delle impugnazioni avverso la sentenza di applicazione della pena concordata era regolato dall’art. 448, comma 2, cod. proc. pen., alla cui stregua detta sentenza era inappellabile, salva la sua appellabilità da parte del pubblico ministero dissenziente, e dal principio generale, traibile dall’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., della ricorribilità per cassazione, ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen., delle sentenze non altrimenti impugnabili.
L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., invece, positivizzando la disciplina della ricorribilità per cassazione della sentenza di “patteggiamento del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate.
Al termine dell’analisi delle diverse posizioni esistenti, le Sezioni Unite hanno enunciato:
«In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.».
Cassazione penale SSUU 21369 del 17.07.2020
22 luglio 2020.











