Inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive

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Con la sentenza scaricabile la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha statuito sull’ inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive.

Nell’ inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive il riiferimento normativo è l’art. 63 cod proc pen; occorre distinguere tra una inutilizzabilità relativa, contro il solo dichiarante — prevista dal primo comma — e un’assoluta, ossia anche contro i terzi — disciplinata dal secondo comma.

Come affermatorità procedente (Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009 Rv. 243417 – 01).

L’art.63 c.p.p. disciplina le due diverse ipotesi della persona che, in quanto formalmente tale qualità (secondo comma).

Le due fattispecie si diversificano quindi per il diverso rapportorità è consapevole di ciò e tuttavia procede all’esclusione in qualità di persona informata o di teste.

Al fine di affermare un diverso regime di utilizzabilità delle dichiarazioni nell’uno e nell’altro caso e di ritenere che solo quando vi fossero pregressi indizi di colpevolezza sussista l’inutilizzabilità erga omnes delle stesse, rileva anzitutto.

Esplicita conferma si rinviene nella relazione al progetto preliminare, che evidenzia a chiare lettere la netta distinzione tra la disciplina delle due ipotesi.

Peraltro, al fine di una completa oltre che corretta interpretazione della norma in questione, essa va esaminata nel contesto al silenzio.

Solo il secondo comma dell’art. 63 cod proc pen rende operante tale diritto di tutela; tale situazione non sussiste invece quando non vi siano elementi precedenti all’escussione che avrebbero permesso ab origine di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Da ciò discende che in tanto.

Tale assunto in cui non sussistevano indizi di colpevolezza a loro carico.

Ciò implica che tali dichiarazioni trovano un limite di utilizzabilità solo nei confronti dei dichiaranti medesimi e non nei confronti dell’imputato.

Scarica la Sentenza della Cassazione penale del 15 luglio 2020 n.20920.

23 luglio 2020.

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