La consulenza aziendale non è sempre esclusiva per iscritti ad albi

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La consulenza aziendale non è sempre esclusiva per iscritti ad albi : nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commercialisti.

Difatti, si tratta di attività che non rientrano fra quelle che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione

Con la Sentenza scaricabile la Cassazione Civile si è pronunciata, accogliendolo, sul ricorso presentato avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di GENOVA.

La società ricorrente ha lamentato di riserva a favore di una professione protetta, e precisamente quella di consulente del lavoro, disciplinata dalla legge 11/1/ 1979.

La Suprema Corte ha ritenuto errata l’attività di sussunzione operata dalla Corte d’appello, in violazione della invocata legge n. 12 del 1979.

Va premesso che è la legge che determina quali siano le professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi ( art. 2229 c.c.), per cui risulta inesatto generico affermare che, in generale, l’attività di consulenza aziendale sia riservata ai professionisti iscritti in specifici albi.

Al contrario, deve ribadirsi che nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dotto da Corte cost. n. 418 del 1996; di recente, v. Cass. n. 8683 del 2019).

Per salvaguardare gli interessi di chi fruisce dell’attività dei professionisti, la legge pretende che determinate attività, per la loro delicatezza, e per l’opportunità che chi le svolge sia sottologia nei contatti con i clienti, possano essere svolte solo dai professionisti iscritti in determinati albi.

La finalità di prevedere che alcune attività siano riservate ai professionisti iscritti è quindi quella di rafforzare la tutela del privato che si avvale di un professionista, e di garantire indirettamente una maggiore professionalità nella gestione degli aspetti più delicati di ogni attività.

Nel caso in esame, si tratta di attività svolta da una società di consulenza in materia lavoristica.

Le attività riservate ai soli professionisti iscritti sono, nel caso di specie, quelle individuate dalla legge n. 12 del 1979.

L’art. 1 della predetta legge, rubricatoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

L’art. 2 della medesima legge, rubricato nel comma precedente. Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi esclusivamente dell’opera di propri dipendenti per l’effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all’ attività professionale.

Dalla lettura delle norme si ricava che è attività riservata al consulente iscrittore di lavoro.

Non rientra nella nozione di espletamento che un altro, e nel fornire all’impresa che lo richiedeva uno schema contrattuale utilizzabile.

Anche sotto di consulenza.

Scarica la Sentenza della Cassazione Civile n.14247 del 08 luglio 2020

17 luglio 2020.

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