La (non) rilevanza della forza maggiore nei reati tributari

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Reati tributari e forza maggiore : la Suprema Corte ha sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante.

Ricorre per l’annullamento della sentenza del 16/10/2018 della Corte di appello di Trieste che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena (principale) di quattro mesi di reclusione (oltre pene accessorie) per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-bis.

Con il primo motivo deduce la violazione dell’articolo 192 c.p.p., nonche’ il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica risultante sia dal testo del provvedimento impugnato, sia dal contrasto con specifici atti probatori in ordine alle asserite condotte a lui attribuite nel capo imputazione.,

Nel disattendere i rilievi difensivi in ordine alla non imputabilita’ oggettiva e soggettiva della crisi di impresa e di liquidita’ che aveva impedito di onorare il debito tributario, la Corte non ha preso in considerazione alcune prove (esame imputato; testimonianze rese da (OMISSIS) e (OMISSIS)) incompatibili con la ricostruzione dei fatti posta a base della decisione impugnata.

Da tali prove era emerso che:

a) la nuova societa’ proveniva da un precedente concordato fallimentare sicche’ i fornitori non consegnavano la merce se non dietro pagamento immediato del corrispettivo;

b) esisteva un piano di ristrutturazione finanziaria con una societa’ alla quale era stato conferito l’incarico di reperire liquidita’;

c) esisteva la prospettiva concreta di portare a termine una grossa “commessa” di vendita di 1,8 milioni di Euro, prospettiva sfumata a causa della chiusura dei fidi da parte delle banche che avevano anche rifiutato i “castelletti anticipo fatture”;

d) la societa’ (OMISSIS) era creditrice IVA;

e) era stato predisposto un piano di rateizzazione sia con (OMISSIS) che con (OMISSIS);

f) il 3/07/2011 era stato incendiato il capannone, industriale che aveva comportato perdita del magazzino per un valore stimato di Euro 800.000,00 con conseguente impossibilita’ di procedere con regolarita’ nella produzione;

g) il ricorrente si era attivato personalmente ricorrendo a mezzi propri per un ammontare pari a 21.000,00 Euro e mediante richiesta di rateizzazione del debito erariale. In ultima istanza, e’ provato dall’istruttoria dibattimentale che la carenza di liquidita’ sopravvenuta al momento della consumazione del reato esclude la volonta’ del ricorrente di non adempiere; ne’ la violazione dell’obbligo di accantonamento puo’ fondare una addebito di natura dolosa, ma al piu’ colposa.

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Il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

Le questioni sollevate con il ricorso trovano risposta negli approdi ermeneutici di Sez. U., n. 37425 del 28/03/2103, Favellato, secondo la quale:

a) il reato di omesso versamento delle ritenute certificate (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-bis), che si consuma con il mancato versamento per un ammontare superiore ad Euro cinquantamila delle ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale, non si pone in rapporto di specialita’ ma di progressione illecita con il Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, comma 1, che punisce con la sanzione amministrativa l’omesso versamento periodico delle ritenute alla data delle singole scadenze mensili, con la conseguenza che al trasgressore devono essere applicate entrambe le sanzioni;

b) nell’illecito amministrativo di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 13, comma 1 infatti, il presupposto e’ costituito dalla erogazione di somme comportanti l’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte (Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 23 e ss.) e di versamento della stessa all’Erario con le modalita’ stabilite (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 3), la condotta omissiva si concretizza nel mancato versamento della ritenuta mensile e il termine per l’adempimento e’ fissato al giorno quindici (poi passato al sedici) del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 8); viceversa, nell’illecito penale di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-bis il presupposto e’ costituito sia dalla erogazione di somme comportanti l’obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte (Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articoli 23 e ss.) e di versamento delle stesse all’Erario con le modalita’ stabilite (Decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 1973, articolo 3), sia al rilascio al Soggetto sostituito di un certificazione attestante l’ammontare complessivo delle somme corrisposte e delle ritenute operate nell’anno precedente (v. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, articolo 4, commi 6-ter e 6-quater); la condotta omissiva si concretizza nel mancato versamento, per un ammontare superiore a Euro cinquantamila, delle ritenute complessivamente operate nell’anno di imposta e risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti; il termine per l’adempimento e’ individuato in quello previsto (in riferimento all’epoca dei fatti, (OMISSIS) ovvero (OMISSIS), a seconda dell’utilizzo del modello 770 semplificato o – come avvenuto nel caso di specie – del Modello 770 ordinario: Decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1998, articolo 4) per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativa all’anno precedente. Pur nella comunanza di una parte dei presupposti (erogazione di somme comportanti l’obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte e di versamento delle stesse all’Erario con le modalita’ stabilite) e della condotta (omissione di uno o piu’ dei versamenti mensili dovuti), gli elementi costitutivi dei due illeciti divergono in alcune componenti essenziali, rappresentate in particolare: dal requisito della “certificazione” delle ritenute, richiesto per il solo illecito penale; dalla soglia minima dell’omissione, richiesta per il solo illecito penale; dal termine di riferimento per l’assunzione di rilevanza dell’omissione, fissato, per l’illecito amministrativo, al giorno quindici (poi passato al sedici) del mese successivo a quello di effettuazione delle ritenute, e coincidente, per l’illecito penale, con quello previsto per la presentazione (entro le date del (OMISSIS) ovvero del (OMISSIS)) della dichiarazione annuale di sostituto di imposta relativa al precedente periodo d’imposta;

c) la conclusione assunta in ordine al rapporto sussistente, in via generale, fra le disposizioni in discorso non si pone in contrasto con l’articolo 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, ne’ con l’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che sanciscono il principio del ne bis in idem in materia penale. Anzitutto, nella specie, come si e’ visto, non si puo’ parlare di identita’ del fatto; in ogni caso, poi, il principio suddetto si riferisce solo ai procedimenti penali e non puo’, quindi, riguardare l’ipotesi dell’applicazione congiunta di sanzione penale e sanzione amministrativa tributaria (in tal senso, espressamente, Corte di giustizia U.E., 26/02/2013, Aklagaren c. Hans Akerberg Franssen) (principio ribadito da questa Corte anche successivamente alla pronuncia della Corte E.D.U. nel procedimento Grande Stevens c/Italia; cfr., sul punto, Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi);

d) il reato in esame e’ punibile a titolo di dolo generico e consiste nella coscienza e volonta’ di non versare all’Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte;

e) la prova del dolo e’ insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuali, dalla quale emerge quanto e’ dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto;

f) il debito verso il fisco e’ collegato al pagamento delle retribuzioni. Ogni qualvolta il sostituto d’imposta effettua tali pagamenti insorge a suo carico l’obbligo di accantonare le somme dovute all’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere l’obbligazione tributaria. L’introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione su scala annuale. Non puo’, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidita’ del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta (protrattasi, in sede di prima applicazione della norma, nel 2005) di non far debitamente fronte alla esigenza predetta.

Scarica la Sentenza della Cassazione Penale n.21158 del 16 luglio 2020

22 luglio 2020.

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