La regola del ” più probabile che non ” va applicata nella prova per la responsabilità sanitaria.
Con la seguente ORDINANZA la Cassazione ha accolto la domanda proposta dai ricorrenti volta a far accertare la responsabilità della predetta Azienda Ospedaliera, in relazione al decesso della proprio congiunta.
Nei giudizi risarcito dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle“.
Orbene, il primo, “quello relativo all’evento)” (così, in motivazione, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18392, Rv. 645164-01).
Ne consegue, dunque, che “la causa incognita resta a carico dell’attobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
Si tratta, peraltro, di conclusione che tiene conto del sistema “generale” della responsabilità contrattuale.
Se, invero, nell’ambito alla condotta“.
Qui, infatti, “l’interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all’interesse primario del credito alla salute“.
Ne consegue, pertanto”, anche quello “di provare quella connessione” (così Cass. Sez. 3, sent. n. 28991 del 2019, cit.).
In abitorio la regola del “più probabile che non”.
Essa – anche denominata, forse in modo preferibile, come “preponderanza dell’evidenza” – costituisce, in realtà, la “combinazione di due regole: la regola del «più probabile che non» e la regola della «prevalenza relativa» della probabilità”.
La regola del “più probabile che non”, in particolare, “implica che rispetto vi siano un’ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa”, sicché, tra queste due ipotesi alternative, “il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all’altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l’ipotesi che è meno probabile dell’ipotesi inversa”.
In altri termini, l’affermazione della verità dell’enunciato implica “che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette – di cui è sicura la credibilità o l’autenticità – che confermano quell’ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa”.
Per parte propria, la regola della “prevalenza relativa” della probabilità, rileva – quanto qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio”, dovendo, invero, essere prese in considerazione “solo le ipotesi che sono risultate «più probabili che non», poiché le ipotesi negative prevalenti non rilevano”.
Orbene, ricorrendo tale evenienza, vale a dire se “vi sono più enunciati sullo stesso fatto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili”.
Quello che viene, così, a delinearsi – per dirla, questa volta, con la giurisprudenza della Corte – è un modello di “certezza probabilistica”, nel quale “il procedimento (c.d. probabilità logica o baconiana)”, nel senso, cioè, che in tale “schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l’attendibilità dell’ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008, cit., nello stesso senso, più di recente, Cass. Sez. 3, sent. 20 febbraio 2015, n. 3390, Rv. 634481-01; Cass. Sez. 3, ord. 29 gennaio 2018, n. 2061, non massimata, Cass. Sez. 3, ord. n. 23197 del 2018, cit.).
La nozione di probabilità “baconiana”, o “logica”, si distingue, dunque, dalla probabilità “quantitativa” (i cui concetti e calcoli poco si prestano – come osservato, riceve sulla base delle inferenze tratte dagli elementi di prova disponibili.
Orbene, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, risulta, di tutta evidenza, il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. in cui è incorsa – nel caso che occupa – la sentenza impugnata.
Essa, sul presupposto” tra due accadimenti.
Anzi, ha soggiuntoracentesi”.
Così argomentando, tuttavia, la Corte territoria che impone di affermarne la responsabilità “oltre ogni ragionevole dubbio”.
La sentenza impugnata ha, dunque, disatteso la “regula iuris” che impone di accertare il nesso di causalità materiale secondo il criterio – consono alla morfologia e alla funzione del sistema della responsabilità civile – del “più probabile che non” (o meglio, della “preponderanza dell’evidenza”), nel duplice significato.
In particolare, essa avrebbe dovuto a quella della sua falsità (criterio del “più probabile che non”).
Di seguito sul cd. “exitus”), ipotesi anch’esse, però, da riscontrare preliminarmente, nella loro verità, nello stesso modo, ovvero in applicazione della regola del più probabile che non .
Scarica l’Ordinanza della Cassazione Civile n.13872 del 6 luglio 2020.
14 luglio 2020.










