Limitazioni nella stampa periodica per i detenuti

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Limitazioni nella stampa periodica per i detenuti : per esigenze investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto, possano essere disposte, nei confronti di singoli detenuti o internati, limitazioni nella ricezione della stampa periodica.

Nella sentenza scaricabile la Suprema Corte ha respinto.

L’argomentazione non è stata ritenuta accoglibile.

Premesso che il diritto, in materia, delle « garanzie prescritte dall’art. 15 Cost. (nonché, anche su sollecitazione della Corte di Strasburgo, dagli artt. 8 e 10 CEDU).

Il comma 1 del citatore del carcere, e detta opportune regole di competenza al riguardo.

Il successivo comma 6 disciplina la successiva fase di reclamo dinanzi al Tribunale, ordinario o di sorveglianza, che decide con ordinanza ricorribile per cassazione.

Viene in tal modo rispettata la duplice riserva, di legge e di giurisdizione, imposta in materia dal testo nell’esercizio della corrispondente libertà convenzionale.

Il sistema, così congegnato, consente l’emanazione di provvedimenti limitativi di carattere generale, dalla durata massima predeterminata, pari a sei mesi in prima applicazione, comunque reiterabili, per periodi non eccedenti ciascuno i tre mesi, al permanere delle esigenze giustificative.

Con ciò, l’ordinamento di misure “puntuali”, per il caso in cui l’esigenza investigativa, preventiva o di ordine e sicurezza, abbia tale limitata caratteristica.

E’ quel che è avvenuto, s’inquadra perfettamente nel paradigma legale.

L’ordinanza che lo conferma appare, inoltre, sufficientemente argomentata in ordine alla ricorrenza dell’esigenza di prevenzione dei reati nonché di ordine e sicurezza interna all’Istituto delle notizie che si intendono precludere per le ragioni già esposte.

Esigenze insite nella necessità di impedire a detenuti in regime penitenziario differenziatorio e verificare l’esecuzione di eventuali ordini fatti pervenire all’esterno (Sez. 1, n. 43040 del 18/04/2012, Attanasio, Rv. 253531; Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rv. 277888)

Questi i motivi che hanno portato del ricorso.

Scarica la Sentenza della Cassazione Penale n.21943 del 22 luglio 2020

30 luglio 2020.

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