Limitazioni nella stampa periodica per i detenuti : per esigenze investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto, possano essere disposte, nei confronti di singoli detenuti o internati, limitazioni nella ricezione della stampa periodica.
Nella sentenza scaricabile la Suprema Corte ha respinto.
L’argomentazione non è stata ritenuta accoglibile.
Premesso che il diritto, in materia, delle « garanzie prescritte dall’art. 15 Cost. (nonché, anche su sollecitazione della Corte di Strasburgo, dagli artt. 8 e 10 CEDU).
Il comma 1 del citatore del carcere, e detta opportune regole di competenza al riguardo.
Il successivo comma 6 disciplina la successiva fase di reclamo dinanzi al Tribunale, ordinario o di sorveglianza, che decide con ordinanza ricorribile per cassazione.
Viene in tal modo rispettata la duplice riserva, di legge e di giurisdizione, imposta in materia dal testo nell’esercizio della corrispondente libertà convenzionale.
Il sistema, così congegnato, consente l’emanazione di provvedimenti limitativi di carattere generale, dalla durata massima predeterminata, pari a sei mesi in prima applicazione, comunque reiterabili, per periodi non eccedenti ciascuno i tre mesi, al permanere delle esigenze giustificative.
Con ciò, l’ordinamento di misure “puntuali”, per il caso in cui l’esigenza investigativa, preventiva o di ordine e sicurezza, abbia tale limitata caratteristica.
E’ quel che è avvenuto, s’inquadra perfettamente nel paradigma legale.
L’ordinanza che lo conferma appare, inoltre, sufficientemente argomentata in ordine alla ricorrenza dell’esigenza di prevenzione dei reati nonché di ordine e sicurezza interna all’Istituto delle notizie che si intendono precludere per le ragioni già esposte.
Esigenze insite nella necessità di impedire a detenuti in regime penitenziario differenziatorio e verificare l’esecuzione di eventuali ordini fatti pervenire all’esterno (Sez. 1, n. 43040 del 18/04/2012, Attanasio, Rv. 253531; Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rv. 277888)
Questi i motivi che hanno portato del ricorso.
Scarica la Sentenza della Cassazione Penale n.21943 del 22 luglio 2020
30 luglio 2020.










