Motivazione apparente ed errore in procedendo

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Si configura una motivazione apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errore in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

Con l’Ordinanza scaricabile la Cassazione ha accolto il ricorso avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, cassandola per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ..

Il Giudice territoria espletata“.

Soggiungeva che “va al riguardo evidenziato dello ius novorum“.

Con riferimento fattuale e normativo, in aderenza alle risultanze processuali correttamente valutate, ragion per cui si reputa sufficiente il richiamo alle stesse, stante l’erroneità di considerazioni aggiuntive“.

Con motivo di gravame in cassazione si censurava “motivazione solo apparente per relationem”.

La sentenza di secondo grado non conterrebbe alcun effettivo esame delle censure mosse con il gravame dell’appellante principale, poiché la formula adottata dal giudice di appello nella sua genericità è tale da condurre al rigettomatico di qualsiasi gravame.

Essa è priva di riferimenti sostanziali al caso di specie, non essendovi alcun effettiva pronuncia sui motivi di appello concernenti l’erronea valutazione delle deposizioni testimoniali.

Si censurava la sentenza ai sensi degli artt.112 e 132 cod. proc. civ., in quanto dei fatti processuali e degli elementi dell’appello.

Si deduce che all’appellante era stato, ai sensi degli artt. 24 e 111 della Costituzione, di conoscere i motivi per i quali l’impugnazione e le sue domande erano state rigettate.

In via generale, va ribadito e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Cass. n. 27112 del 2018).

Più in generale, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errore in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 13977 del 2019).

Dunque, se è vero che la sentenza d’appello può essere motivata per relationem alla sentenza di primo grado, occorre pur sempre che il giudice del gravame dia conto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. n. 14786 del 2016 e, tra le più recenti, Cass. n. 20883 del 2019 e n. 28139 del 2018).R.G. l 2622/2016

Nel caso in esame, la sentenza non reca la descrizione della vicenda processuale, né riferisce quale fosse la domanda proposta dalla ricorrente. Neppure si comprende in quali termini tale domanda fosse stata accolta dal primo giudice, sia pure solo in parte.

Non si comprende quali fossero i motivi di appello svolti dalla odierna ricorrente, né le conclusioni rassegnate dalla parte in tale sede.

La motivazione del provvedimento di appello dalla ricorrente.

Scarica l’Ordinanza della Cassazione Civile n.12486 del 24 giugno 2020.

1 luglio 2020.

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