Nuovi reati tributari del Decreto

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Nuovi reati tributari del Decreto penale“.

Come abbiamo avuto di operatività del D.Lgs. 231/2001, concernente la responsabilità amministrativa degli enti, a nuovi reati.

Di seguito 231.

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Art. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno  dello  Stato o di un ente pubblico e  frode nelle pubbliche forniture)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato quote.

2. Se, in seguito quote.

2-bis.  Si  applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in  relazione  alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

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Art. 25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento offende  gli  interessi finanziari dell’Unione europea, in  relazione  alla  commissione  dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323  del  codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l’ente si e’ efficacemente adoperatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’articolo 13, comma 2.

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Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto quote;

b) per il delitto quote;

c) per il delitto quote;

d) per il delitto quote;

e) per il delitto quote;

f) per il delitto quote;

g) per il delitto quote.

1-bis.  In relazione  alla  commissione  dei  delitti   previsti   dal   decreto  complessivo  non  inferiore  a  dieci milioni  di  euro,  si  applicano  all’ente  le   seguenti   sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto quote;

b) per il delitto quote;

c) per il delitto quote.

2. Se, in seguito di rilevante entità, la sanzione pecuniaria e’ aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

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Art.  25-sexiesdecies  (Contrabbando)

1.  In  relazione  alla commissione dei reati  previsti  dal  decreto quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano  cento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1  e  2  si  applicano  all’ente  le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere  c), d) ed e).

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16 luglio 2020

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