Accertamento passivo nel riciclaggio

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Accertamento passivo.

E’ sufficiente, al riguardo, la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità oggetto alle esatte modalità di commissione.

Con la Sentenza scaricabile la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia.

Il Giudice territo l’affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti in relazione ai reati di associazione per delinquere e di riciclaggio così come agli stessi rispettivamente contestati negli ulteriori capi della rubrica.

In estrema sintesi, si contesta agli imputati di avere fatto di money transfer tali da ostacolare l’identificazione della provenienza delle somme stesse.

Secondo la Corte, il motivo di ricorso vertente sulle sole contestazioni dei fatti-reato in tutte le sue prospettazioni.

Sul punto alle esatte modalità di commissione (Cass. sez. 2, sent. n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249444).

Nel caso in esame dalle motivazioni delle sentenze di merito nelle singole banche nordamericane di assegni contraffatti apparentemente emessi da società primarie e che venivano posti all’incasso con modalità truffaldine.

La difesa dei ricorrenti non contesta tale costruzione dei fatti che, indubbiamente, secondo la legge italiana costituiscono delitti e che quindi ben possono costituire il presupposto di riciclaggio.

La qualificazione di tali azioni, comunque penalmente rilevanti anche secondo la legge estera, non rileva in quanto non supportata da idonea documentazione o da idonei riferimenti.

E’ poi pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità che il reato di quello di riciclaggio può essere anche commesso all’estero (ex multis, Cass. Sez. 2, n. 42120 del 09/10/2012, Scimone, Rv. 253830).

Quanto”) contenuta al comma primo dell’art. 648-bis cod. pen. si deve rilevare che:

a) non risulta alcun elemento di quello di riciclaggio;

b) se è ben vero – come ha ricordato causale, situazione quest’ultima ricorrente nel caso in esame.

18 agosto 2020.