Conoscenza del procedimento , irreperibilità e sottrazione dal processo : le Sezioni Unite

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Conoscenza del procedimento dalle Sezioni Unite nella recente sentenza scaricabile.

In particolare, la Corte di Cassazione nel suo più ampio consenso si è pronunciata sul seguente quesito o di suoi atti”.

La Corte d’Appello aveva annullatoposta alle indagini nel registro ex art. 335 cod. proc. pen.

Ha quindi ritenuto.

La questione riguarda una elezione di domicilio effettuata in epoca precedente l’introduzione, con l’art. 1 della Legge 23 giugno 2017, n. 103, del comma 4- bis dell’art. 162 cod. proc. pen.

Tale norma prevede che «L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effettorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario».

La decisione delle Sezioni Unite, quindi, rileva solo per le vicende pregresse.

I temi di fatto ingresso illegale di cittadini extracomunitari.

Nel corso dei primi atti di p.g., richiesto.

Dopodiché, diveniva irreperibile e, fra l’altro, anche formalmente latitante perché nel frattempo veniva emessa contro di lui una misura coercitiva che comprendeva l’ulteriore reato associativo.

La Corte ripercorre l’evoluzione della normativa sul tema e, in particolare, gli interventi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo laddove si afferma che va distinta la questione tra contumacia ed effettiva conoscenza rispetto alla volontà di sottrarsi al processo.

Nel 2005 veniva modificatorità Giudiziaria compie ogni necessaria verifica».

In  buona sostanza, al contumace si garantiva in modo del tutto il nuovo grado di giudizio salva la prova, a carico dell’accusa, della sua effettiva conoscenza del processo.

La Corte Costituzionale interveniva ulteriormente riconoscendo (sentenza Corte Cost., n. 317 del 2009) in favore del contumace “inconsapevole” il diritto ad una nuova impugnazione pur se sia già stata proposta dal difensore.

La ragione della decisione era proprio la necessità di rimuovere ogni impedimento del contumace ad un nuovo processo, tale da rendere recessivo in tale caso il principio di unicità dei mezzi di impugnazione.

Si giunge alla riforma di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67 con la quale, in dichiarata continuità con la introduzione di maggiori garanzie di effettività della partecipazione al processo, si è giunti al definitivo superamento.

Sul piano generale il modello è semplice e chiaro: nel rispetto dal suo difensore.

Nel caso in cui, invece, non sia acquisita la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo verrà sospeso.

Questo alla impugnazione.

Dopo l’articolata ricostruzione, le Sezioni Unite concludono affermando che:

“La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato stesso”.

In sostanza, il fondamento.

In base alle espresse disposizioni di legge ed alla interpretazione delle Sezioni Unite, nel sistema delle notifiche si distingue chiaramente tra una notifica “possibile”, ovvero quella effettuata in modo da rendere effettivamente conoscibile l’atto ad effettiva conoscenza limitandosi ad una fictio.

Cosa diversa è la sottrazione volontaria dal processo.

Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto al coefficiente psicologico della condotta.

L’art. 420-bis cod. proc. pen. non “tipizza” e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi non posono farsi rientrare auto etc.

Certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astrattornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un’operazione non consentita.

Cassazione Sezioni Unite 23948 del 17.08.2020

24 agosto 2020

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