L’ abnormità dell’imputazione coatta per reati diversi da quelli dell’indagine

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Con la Sentenza scaricabile gli Ermellini, accogliendo il ricorso, hanno riconosciuto di indagini e per i quali era stata formulata richiesta di archiviazione .

L’imputato, invitando il pubblico ministero a formulare nei confronti degli stessi indagati l’imputazione per i delitti di cui agli artt. 388 cod. pen. e 48 e 479 cod. pen.

Il ricorso poggia sull’ abnormità dell’ordine impartito di indagini e per i quali era stata formulata richiesta di archiviazione

La categoria dell’ abnormità, invero, è individuata dalla giurisprudenza per apprestare un rimedio, sia pure di sola legittimità, al provvedimento manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

La conseguenza è che l’abnormità dell’atto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; cfr. anche Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Rv. 262275).

Sulla base di questi principi, le Sezioni Unite, intervenute per risolvere un contrasto l’archiviazione.

La Suprema Corte ha, così, precisato, limitati al di fuori dei casi previsti dalla legge (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, Rv.257786), né l’uso del termine “invita” in luogo di un’esplicitazione dell’ordine di formulazione dell’imputazione coatta ne può mutare la sostanza.

L’ordinanza impugnata, pertanto la formulazione dell’imputazione coatta, è stata annullata senza rinvio.