In tema di oscuramento a validi motivi di opportunità che vanno specificamente indicati nella richiesta avanzata ai sensi della normativa privacy.
L’argomento.
Nell’ambito istanza di omissione delle generalità ai sensi dell’articolo 52, comma 1 del D.Lg.s 196/2003 il quale testualmente così dispone:
“1. Fermo restando quanto”.
La Corte di Cassazione, nel caso in esame, ha respinto l’istanza in questione.
Preliminarmente ha ricordato in cui sono redatte e depositate in cancelleria, devono contenere l’indicazione del nome delle parti, dei loro difensori e del giudice ex art. 133 cod. proc. civ. e artt. 536 e 545 cod. proc. pen.
Il soggetto.
La qualità di «interessato a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.
A decorrere dal 6/12/2011, in forza della novella ex art. 40 del d.l. del 06/12/2011 n. 201, include solo la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali, coincidendo il modificato a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale“.
Questa diversa ampiezza del termine “dato (UE) 2016/679).
La domanda di oscuramento della relativa domanda.
Il concetto non felice, abbisogna di un’opportuna interpretazione.
Va innanzi tutto da altre norme.
Dunque, per dare un significato dati per motivi illegittimi – non resta che apprezzarla come sinonimo di “motivi opportuni”.
Da qui deriva la particolare ampiezza, opportunamente non predeterminata dal legislato di democrazia e di informazione giuridica.
In tal senso, interessanti indicazioni conformi si traggono dalle linee guida dettate dal Garante della privacy il 2 dicembre 2010, “in materia di trattamento del giudizio”. (Cass. pen. 13 marzo 2017, n. 11959).
Nel caso oggetto personale” di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), difettano i presupposti per la detta domanda, non essendo stati indicati, per la Corte, i “motivi legittimi” a giustificazione della medesima.
Infatti, sebbene la materia trattata nel giudizio (atto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali” (nello stesso senso v. Cass., sez. 5, 29 marzo 2019, n. 8829).
Nel caso specifico i controricorrenti si sono limitati a richiedere l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi ad essi riconducibili “avendone motivo legittimo”, senza esternare il medesimo.
Cassazione Civile 16807 del 7.08.2020.
14 agosto 2020.










