Il caso di cui alla sentenza in rassegna affronta il tema della perizia fisiognomica quale fonte di indizio nel percorso di formazione della prova.
La difesa dell’imputato l’effettuazione di tutti gli accertamenti necessari a confermare la sua estraneità ai fatti, tra cui una perizia fisiognomica e fonica, non potute espletare in assenza di materiali utilmente confrontabili.
Nondimeno, la disponibilità dimostrata avrebbe dovuto.
Secondo la Corte tale motivo non è fondato.
Il dato le vittime.
Il Gup ha chiarito.
La difesa sostiene che le conclusioni del Ris in ordine all’impossibilità di procedere a comparazione in ragione della natura delle immagini e del travisamento.
La tesi secondo la Corte è priva di giuridico fondamento.
Invero, la perizia o consulenza fisiognomica è improntata a proto al fine di un giudizio di identità, compatibilità od esclusione.
Quanto maggiore risulterà l’attendibilità della valutazione comparativa.
Nella specie, l’avere i Carabinieri del Ris escluso la possibilità di trarre dai fotori.
Siffatto ulteriore coerente con le fonti concorrenti.
La Corte ha in più occasioni chiarito.
In merito attribuiti dal giudice agli indizi singolarmente considerati che siano destinati a dissolversi nella loro valutazione congiunta, essendo sempre necessario chiarire l’effettiva incidenza della violazione delle regole valutative sulla tenuta logica della motivazione.
Cassazione civile 23572 del 5.08.2020
27 agosto 2020.










