Sicurezza sul lavoro e ripartizione onere probato, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro.
Grava, di contro, sul dato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.
Con l’Ordinanza scaricabile la Cassazione, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia.
La Corte territo lesivo.
Il Collegio ha ritenuto dannoso, della nocività dell’ambiente e del nesso di causalità fra tali due elementi.
E’ evidente, infatti, in base alla giurisprudenza della Corte, che la mera circostanza di lesioni riportate dal dipendente in occasione dello svolgimento, incensurabile in sede di legittimità, ha categoricamente escluso.
Con riguardo alla disposizione protettiva di cui all’art. 2087 cod. civ. (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 26495 del 19/10/2018) va sotto o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall’esperienza (ex plurimis, Cass. n. 3785 del 2009; Cass. n. 6018 del 2000, Cass. n. 1579 del 2000).
Ribadito tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno medesimo e che la malattia del dipendente non sia ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.
L’ambito dell’art. 2087 cod. civ. riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici.
Del tuttorio su di lui gravante.
Scarica l’Ordinanza della Cassazione Civile n.16796 del 6 agosto 2020.
12 agosto 2020.










