Utilizzazione delle intercettazioni in altro procedimento.
Il Tribunale aveva confermato di erogazioni pubbliche.
L’imputatolo cautelare sarebbe inutilizzabile.
Il procedimento.
Il procedimento a quello in cui le intercettazioni sono state raccolte.
Dunque, si assume, le risultanze delle intercettazioni non sarebbero utilizzabili ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen. nel procedimento de qua e quelli contestati al ricorrente non vi sarebbe nemmeno un nesso di connessione, rilevante ai sensi dell’art. 12 cod.proc.pen.
Tuttavia dal provvedimento si evince che:
a) l’odierno procedimento di usura;
b) nel corso di tale indagine, il Pubblico Ministero iscrisse una nuova notizia di reato, si procedette ad una nuova iscrizione, aggiungendo l’art. 640, comma 2, cod. pen.;
c) tutte le intercettazioni, anche quelle oggetto de qua;
d) i provvedimenti autorizzativi del G.I.P. sono intervenuti anche in relazione alle vicende per le quali si procede;
e) a conclusione delle indagini per i fatti oggetto.
Applicando i principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395, si deve concludere che nel caso di specie non si è in presenza di un “diverso” procedimento.
Sottorizzazione era stata “ad origine” disposta e sempreché gli “altri” reati rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art.266 cod. proc. pen.
Nel caso di specie non è in contestazione che i singoli reati per i quali si procede rientrino tra quelli autorizzabili ex art. 266 cod. proc. pen.
Al riguardo, il motivo di ricorso rivela una sua strutturale genericità non chiarendo affattolo cautelare.
Bisogna poi ricordare che la Corte di cassazione con molteplici pronunce – anche a Sezioni unite – ha stabilito processuale.
In particolare, in tema di intercettazioni telefoniche, è consolidato. (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; nello stesso senso, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328; Sez. 4, n. 46478 del 21/09/2018, Gullè, non massimata).
Ulteriori approfondimenti di rilievo concernono i limiti demolitori della pronuncia di legittimità.
Prima infatti di annullare con rinvio la sentenza basata su di un dato.
La regola viene considerata un corollario dell’interesse all’impugnazione: se la sentenza non è basata sulla prova inutilizzabile, il ricorso, ancorché fondato (Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, in motivazione; Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241299; Sez. 2, n. 30271 dell’11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303).
La Corte, con orientamento.
Gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
A ciò si aggiunga che, l’orientamento nullo» (Sez. 5, n. 12697 del 20/11/2014, Strazimiri, Rv. 263031; Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Berardinetti, Rv, 251361).
È infatti diffusa sul tema l’affermazione secondo cui la prova inutilizzabile impedisce al giudice di porla a fondamento).
Ciò che viene tuttavia escluso è la possibilità che l’inutilizzabilità si comunichi, a norma dell’art. 185, ad atti successivi la cui eventuale motivazione non faccia riferimento – alla prova inutilizzabile.
Sul punto da chi ne eccepisce l’invalidità (Sez. 4, n. 736 del 12/02/1999, Rubino, Rv. 212882, Sez. 2, n. 669 del 1/02/2000, Carloni, Rv. n. 215408, Sez. U., 23/04/2009, Fruci, cit.).
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 332 del 27/09/2001, ha ritenuto di una perquisizione nulla“.
La Corte ha chiarito come:
a) la soluzione prospettata dal giudice remittente avrebbe finitori – ammette, già sul piano logico, un’ampia varietà di possibili configurazioni e alternative”;
b) siano fenomeni “tutt’altro che sovrapponibili” quelli della nullità e dell’inutilizzabilità, così da non potersi “trasferire nella disciplina dell’inutilizzabilità un concetto che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema della nullità”.
Conseguentemente, se una tale prova, ammessa a dispetto (art. 191, comma 2), rimane senza ulteriori conseguenze, anche se le informazioni che possano trarsene vengano implicitamente impiegate per l’ammissione e la ricerca di altre valide prove.
Ciò che ne è preclusa è solo l’utilizzazione a sostegno di una decisione o determinazione sul fatto controverso, a meno che non si tratti di informazioni di cui è preclusa qualsiasi utilizzazione, che ne comporti anche solo una comunicazione o diffusione.
Scarica la Sentenza della Cassazione Penale n.22254 del 23 luglio 2020.
7 agosto 2020.










