Vizi della procura alle liti : il giudice deve promuovere la sanatoria

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Vizi della procura alle liti : con la sentenza scaricabile la Suprema Corte accogliendo il ricorso, ha ribaditoria degli eventuali vizi della procura alle liti.

Il giudice che rilevi un difetto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.

La Corte d’Appello di Bologna ha confermatogli.

In particolare, la Corte d’appello ha ritenutoria escludendo trattarsi di ipotesi di errore materiale.

Il ricorrente ha censuratoria della procura alle liti, viziata ovvero inesistente.

Il motivo è stato.

Al giudizio in questione si applica, ratione temporis, l’art.182 comma 2° c.p.c., come modificato dall’art. 46 comma 2 della L. 18.6.2009 n.69.

Il giudice, quando rileva un difettorizzazione ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione.

Secondo l’interpretazione della Corte (cfr., sul punto mancante.

In caso contrario non si spiegherebbe il richiamo testuale all’assegnazione del termine per il “rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa”.

Deve ritenersi, al riguardo, che il giudice sia investitorio, rilevando, sin dalla fase iniziale, i vizi degli atti processuali relativi allo ius postulandi e di consentire, così, alla parte di poterli emendare senza instaurare un nuovo giudizio.

La visione del processo che ne discende è meno formalistica (in termini, Cass. n. 10885/2018 cit.) e consente che, attraverso la segnalazione del giudice, la parte possa sanare qualunque vizio della procura; la disposizione, evitando una pronuncia in rito della dichiarazione di nullità della procura.

Per tale ragione, il testo anteriore alla modifica di cui all’art. 46 comma 2 della L. 18.6.2009 n.69 (” il giudice può assegnare un termine”).

Va evidenziato.

La modifica normativa è in linea con la giurisprudenza della Corte, che, nell’interpretare l’art.182 nel testo, anche dal giudice dell’appello.

Conseguentemente, solo in esito infruttuoso (Cass. Sez. Un. n. 28337 del 22/12/2011, Cass. n. 11359 del 22/05/2014 e n. 19169/2014.; Cass. Sez. III, n. 3181 del 18/02/2016).

D’altro canto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. S.U. n. 9217/10 e, nel medesimo senso, Cass. S.U. 28337/2011, in materia di nullità della procura ad litem, Cass. 22559/2015 e da ultimo Cass. sez. IL 14/02/2017, n. 3894 ).

La decisione della Corte d’appello di Bologna ha ritenutoria.

Tale interpretazione, tuttavia, contrasta con il tenore letterale dell’art.182 c.p.c. e con l’interpretazione univoca della Corte di Cassazione (Cfr. Cass. 10885/2018 cit.) che, prevedendo l’obbligo, e non la facoltà per il giudice, di assegnare alla parte un termine per il rilascio e la rinnovazione della procura, ritiene possibile la sanato.

Ritiene, quindi, il Collegio che non possa attribuirsi rilievo alla distinzione tra nullità ed inesistenza della procura, anche alla luce del carattere del tutto, Cass. n. 31476 del 3/12/2019) in considerazione della possibilità attribuita al giudice di porre rimedio anche alle ipotesi di assenza della procura.

La categoria della nullità (sanabile) va considerata pervasiva atteso che sono del tutto estreme e residuali le ipotesi di inesistenza dovendo le stesse ricondursi ai casi in cui ab origine difetti anche l'”apparente” sussistenza dello ius postulandi.

In particolare, ad avviso del Collegio, va distinta l’ipotesi in cui si versi in un caso di nullità della costituzione in giudizio di una parte rappresentata e difesa da un avvocato legale.

In tale ultimo caso, infatti, la costituzione si deve ritenere, in grado di appello, inammissibile ab initio, con conseguente sua insanabilità per effetto all’albo o sospeso dall’esercizio della professione, trattandosi di ricorrente privo di ius postulandi).

L’art. 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, I. n. 69 del 2009, trova applicazione anche qualora essa venga reputata mancante, in quanto’ contenga, altresì, il richiamo testuale ad altro giudizio.

Scarica la Sentenza della Cassazione Lavoro n.16252 del 29 luglio 2020

5 agosto 2020.

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