Accesso abusivo : evoluzione giurisprudenziale e retroattività

0
465

La Cassazione penale interviene su un tema complesso ma di grande interesse relativo alla possibilità che, in tema di accesso abusivo , l’overruling su mutamento esegetico possa o meno considerarsi retroattivo.

Il caso è quello di un soggetto accessi per finalità estranee al suo ufficio.

Questa tipologia di condotta è stata, nel tempo, oggetto all’accesso.

Tale assorbimento.

Il punto che:

  • sulla base della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti del’Uomo, non è prevedibile una forma di reato la cui costruzione derivi da evoluzione giurisprudenziale (il caso è quello sulla vicenda Contrada sul concorso esterno in associazione per delinquere);
  • dall’altro, l’evoluzione giurisprudenziale sul ratio di accesso abusivo ha, nel tempo allargato il raggio di azione della condotta.

La parte invoca, quindi, la necessaria prevedibilità dell’interpretazione di una norma di legge; sostiene, quindi, che, in virtù della mancanza di tale requisitorizzazione era stata concessa.

Secondo la Corte il ricorso è infondato.

La Cassazione e l Corte Costituzionale hanno riconosciuto.

Tale interpretazione è stata altresì convalidata, di recente, dalle Sezioni Unite della Corte, chiamate a decidere circa la possibilità di applicare i principi della sentenza della Corte EDU Contrada c/ Italia anche ad altri condannati per il reato di cui agli artt. 110, 416- bis cod. pen. (Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054).

Sempre secondo le direttrici ermeneutiche evincibili dai precedenti sopra menzionati, non vi è overruling in contrasto della giurisprudenza di legittimità.

In particolare, quando vi sia un contrasto dalla Sezioni Unite della Corte, non può dirsi imprevedibile l’interpretazione che, aderendo al dictum del supremo Consesso, fondi su uno dei due o più orientamenti interpretativi analizzati dalla decisione (Sez. U, n. 8544 del 24/10/2019, Genco; Sez. 6, n. 10659 del 20/02/2020, Najim Abdelouahad; Sez. 5, N. 41846 Del 17/05/2018, Postiglione; Sez. 5, n. 37857 del 24/04/2018, Fabbrizzi e altro; Sez. 5, n. 31648 del 17/06/2016, Falzone, non massimata, tutte citt.).

E’ proprio fondando su questo di cui all’art. 615-ter cod. pen.

In proposito l’ingresso nel sistema.

Nell’ottica di una precisazione del principio già sancito a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.

Tuttorizzazione.

In altri termini, le Sezioni unite, lungi dall’avere introdottostanti alla protezione dell’archivio informatico, utilizzando sostanzialmente il sistema per finalità diverse da quelle consentite.

L’auto di esclusione.

A dispetto, in particolare, alla rilevanza o meno della violazione di norme specifiche che disciplinassero l’accesso al sistema.

Più precisamente, con la sentenza Savarese, è stato di pubblico servizio, evocando sia l’art. 1 della I. 241 del 1990 che gli artt. 54, 97 e 98 della Costituzione.

Nel sancire il principio di diritto anche Sezioni Unite Casani.

Non pertinente appare poi, rispetto alla decisione del 14 aprile 2015 della Corte europea, Contrada c. Italia, evocata anche nel ricorso oggi al vaglio della Corte.

Quella decisione, infatti, muove dal presupposto giurisprudenziale, dalle Sezioni Unite.

Cassazione penale 25944 de 11.09.2020

17 settembre 2020

Segui e condividi i nostri contenuti anche sui social network...