Attenuanti e benefici del rito nella determinazione della pena. Un caso di abnormità

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Non sussiste abnormità nel calcolo della pena da infliggere con decreto prevista dall’art.459, co.2 cod. proc. pen.

La SENTENZA in commento ex art.73 del DPR 309/90.

Detta richiesta proponeva l’irrogazione di pena pecuniaria sostitutiva di quella detentiva, da calcolarsi mediante diminuzione della pena base per il rito, cui far seguire la diminuzione ex art.62bis cod. pen.

Il Giudice ha ritenuto e la stessa deve essere rigettata.

Avverso tale provvedimento.

Ritiene, infatti, il ricorrente, che la formulazione dell’art.459, co.2, cod. proc. pen., nel prevedere che la pena possa essere “diminuita sino alla metà rispetto alla pena edittale prevista dalla fattispecie incriminatrice e non alla pena derivante dal calcolo di eventuali circostanze.

Si tratta di previsione normativa diversa rispetto, e quindi come ultima.

La diversa soluzione adottata dal G.i.p. determinerebbe la stasi del procedimento non proporzionata ai fatti e non conforme alle finalità rieducative previste dall’art.27 della Costituzione.

Si osserva che nel caso in esame non sussiste alcuna delle ipotesi di abnormità, né strutturale (in quanto.

Impregiudicata alla luce del contenuto tale veste abnorme.

La risposta a tale domanda non può che essere negativa.

Restituendo gli atti al Pubblico Ministero con la motivazione sopra esposta, il giudice non preclude affatto.

Il giudice, infatti, non ha ritenuto un errore nel calcolo della pena, errore al quale in via di principio il pubblico ministero può porre rimedio mediante una diversa formulazione dell’eventuale futura richiesta ex art.459 cod. pen.

Per ragioni di completezza deve osservarsi che una situazione di stasi potrebbe in teoria verificarsi ove, richiesto penale G.i.p. Pordenone n.633/2018 e n.77/2019).

Ma è questione eventuale e futura, che non rileva nel procedimento de quo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento.

Scarica la Sentenza della Cassazione Penale n.26522 del 23 settembre 2020

29 settembre 2020.

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