Captatore informatico : le videoriprese non comunicative sono prove atipiche

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Con la sentenza scaricabile gli Ermellini, rigettando il ricorso, fanno chiarezza sulla natura delle risultanze audiovisive raccolte con il captatore informatico (c.d. Trojan virus) affermando che le videoriprese non comunicative sono prove atipiche.

A seguitorsione aggravata, violazione alla normativa sulle armi, ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti, usura, rapina pluriaggravata, reati tutti aggravati anche ai sensi dell’art.416 bis.1 cod. pen. 2.

Hanno proposto solo quale mezzo di intercettazione ambientale ai sensi dell’art. 266, comma 2 e comma 2 bis cod. proc. pen. senza possibilità di usi diversi, in assenza di specifica previsione normativa, trattandosi di compressione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti

Il motivo di ricorso pone la questione, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per alcuni reati, dell’utilizzabilità del captatore informatico (cd. Trojan virus) in un dispositivo elettronico.

In particolare si sostiene che “le attività ulteriori del Trojan rispetto individuale”.

In realtà la stessa difesa riconosce che il captato quale mezzo di intercettazione ambientale” e che i gravi indizi di colpevolezza sono costituiti essenzialmente dalle immagini riprese dalla telecamera frontale dell’apparecchio telefonico del ricorrente, oltre che dalle voci e dai rumori captati dal dispositivo stesso.

In questo a consolidati principi giurisprudenziali.

Ha precisato la Suprema Corte che:

  • le captazioni audiovisive rientrano nelle intercettazioni ambientali (cfr. di recente Cass. sez. 6, sent. n. 14150 del 14/02/2019 – dep. 01/04/2019 – Rv. 275464);
  • costituiscono prove atipiche ai sensi dell’art. 189 cod. proc. pen., con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle intercettazioni, le videoriprese di comportamenti non aventi contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo (Cass. sez. 6, sent. n. 52595 del 04/11/2016 – dep. 12/12/2016 – Rv. 268936).

Nel caso di specie l’intercettazione deve considerarsi avente a tutti gli effetti natura ambientale, in quanto nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen. 3.

Scarica la Sentenza della Cassazione penale del 16 settembre 2020 n. 26111

21 settembre 2020.

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