Difetto di motivazione dell’ordinanza cautelare e limite deducibilità

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La Corte di Cassazione ha dichiarato in sede di impugnazione.

Ricorda la Corte che l’assenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, a norma dell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., rileva quale causa di nullità dell’ordinanza genetica.

Invero, la disposizione indica una serie di elementi – tra i quali, appunto – che debbono essere contenuti nell’ordinanza applicativa «a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio».

Tuttavia, la nullità prevista dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. non è una nullità assoluta ed insanabile, e, quindi non può essere rilevata o dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

In materia di misure cautelari personali, non può essere rilevata per la prima volta in sede di legittimità la nullità derivante dalla mancanza degli elementi di identificazione dell’ordinanza che dispone la custodia in carcere, previsti dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di nullità relativa, disciplinata dalle regole generali in tema di deducibilità e segnatamente dall’art. 181, ultimo comma, cod. proc. pen., con la conseguenza che la stessa deve essere eccepita con l’impugnazione dell’ordinanza applicativa dinanzi al tribunale del riesame, restando altrimenti preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabilità (così Sez. 1, n. 1262 del 201/12/2018, dep. 2019, Urso, Rv. 276482- 01, e Sez. 5, n. 4618 del 29/12/2015, dep. 2016, S., Rv. 266054-01).

In particolare, nel tempo la Cassazione ha precisato 1995, n. 332 e, più di recente, dall’art. 8, I. 16 aprile 2015, n. 47) non è riconducibile a nessuno dei casi delineati dagli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., sicché, a norma dell’art. 181, comma 1, cod. proc. pen., essa deve essere qualificata come relativa, sia pure sui generis, in relazione alla prevista rilevabilità d’ufficio.

Pertanto cautelare, quella comminata dall’art. 292 cod. proc. pen., oltre che denunciabile per saltum a norma dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., deve dunque essere eccepita con l’impugnazione dell’ordinanza applicativa dinanzi al Tribunale del riesame (che può rilevarla anche d’ufficio), restando altrimenti preclusa la sua deducibilità e la sua rilevabilità […1» (così, testualmente, Sez. 5, n. 4618 del 2016, cit., poi ripresa da Sez. 1, n. 1262 del 2019, cit.).

Del resto, anche in una prospettiva più generale, la giurisprudenza ritiene precluse in sede di legittimità questioni deducibili e però non dedotte in sede di riesame.

Ad esempio, infatti, si è affermato (così Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palmas, Rv. 258553-01).

Nella specie, dagli atti risulta che l’istanza di riesame proposta nell’interesse del ricorrente e la memoria presentata all’udienza per la decisione su tale impugnazione hanno contestato dell’attualità delle esigenze cautelari, ma non la nullità dell’ordinanza genetica.

Il Tribunale, poi, a sua volta, ha esposto alcuna nullità.

Di conseguenza, in applicazione del principio di diritto della procedura di riesame.

Cassazione 26091 del 16.09.2020

18 settembre 2020.

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