Con la sentenza scaricabile la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, fa chiarezza sul principio della reformatio in peius.
La Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato alla pena di giustizia.
Il ricorrente ha lamentato.
Riqualificando il fatto.
Il divieto una definizione giuridica diversa e anche più grave.
Secondo il principio devolutivo, l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.
Nel caso di specie, il divieto dal Tribunale.
Il Collegio non ha inteso disconoscere la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale il giudice dell’impugnazione ben può attribuire al fatto altrimenti non procedibile (Sez. 5, n. 42577 del 20/07/2016, Anetrini, Rv. 267782).
Il potere di attribuire al fattorietà della legge.
Ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., il giudice non può, invece, condannare l’imputato.
Dal confronto a restituire gli atti al pubblico ministero.
Nell’ipotesi contemplata dal comma 1 dell’art. 521 il fatto sussimibile in una diversa fattispecie astratta.
Nel caso previsto in grado di difendersi.
Tornando alla regola fissata dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., deve concludersi che il potere del giudice di appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, di attribuire al fatto nella sentenza impugnata.
Una conferma in tal senso si ricava dalla giurisprudenza della Corte di cassazione relativa all’applicazione del divieto di reformatio in peius alle circostanze aggravanti.
In particolare, si è affermatomare, Rv. 218328).
Nel caso di specie la Corte di appello è pervenuta alla condanna del ricorrente per il reato e le lesioni cagionate, nesso che il Tribunale aveva invece escluso.
Quella compiuta dalla Corte di appello non è operazione di mera qualificazione ma, in assenza di impugnazione del PM, è operazione di mutamento in primo grado, con violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., alla quale consegue la nullità della sentenza impugnata.
Scarica la Sentenza della Cassazione Penale n.25818 del 10 settembre 2020
15 settembre 2020.










