La Corte di Cassazione ha ribaditorizzativi.
Nel caso concreto in modo generico.
Il motivo di impugnazione, secondo la Corte, doveva in primo luogo illustrare l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto investigativo ai fini della cosiddetta “prova di resistenza” (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218).
E’ cioè onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).
Il giudice dell’impugnazione non è tenuto “criterio di resistenza”, applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303).
In particolare, nel caso in esame, le fonti indiziarie erano di variegata tipologia, non limitate alle sole intercettazioni.
In ogni caso, le captazioni utilizzate dai Giudici della cautela erano molteplici ed il ricorrente non ha identificato quelle connesse ai decreti asseritamente nulli.
Altro profilo di genericità del motivo riguarda infine la produzione degli atti che si assumono inutilizzabili.
In sede di legittimità, l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, può essere esaminata solo a condizione che l’atto in ricorso e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità (tra le tante, Sez. 2, n. 44221 del 18/10/2013, Capizzi, Rv. 25766701).
L’assenza dei decreti oggetto alla motivazione della ordinanza impugnata e ripetitive (anche graficamente) di quelle sollevate in sede di riesame.
Cassazione penale 25811 del 10.09.2020
16 settembre 2020.










