Il requisito

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Con la sentenza scaricabile, gli Ermellini, rigettando il ricorso, trattano il requisito della adozione della misura.

Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Milano rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’imputatodia in carcere per tre ipotesi delittuose di indebita compensazione, ex artt.81 cpv., 110 cod. pen., 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, di cui ai capi 2), 5) e 6) dell’incolpazione provvisoria.

Secondo quanto ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000.

Attraverso tale meccanismo – collaudato, con la cessione dei crediti fittizi, da parte di una delle società, nei confronti di oltre quaranta soggetti.

Il ricorrente contesta la sussistenza del pericolo di recidiva.

Va ricordato si presenti effettivamente un’occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie.

La relativa prognosi comporta, in particolare, la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, della permanenza della situazione di fatto per il quale si procede.

Il requisito della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 6, Sentenza n.3043 del 27/11/2015, Rv. 265618).

La sussistenza di un pericolo “attuale” di reiterazione del reato a misure – appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.

Ne deriva che il requisito non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, Sentenza n. 44946 del 13/09/2016, Rv. 267965, Sez. 2, Sentenza n. 47891 del 07/09/2016, Rv. 268366).

In breve: il pericolo di recidivanza deve fondarsi su dati di fatto l’attualità, tali da rendere altamente probabile il verificarsi di un’occasione vicina di reiterazione criminosa.

Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto penale.

In particolare, il Tribunale cautelare ha evidenziato occasionale, che quindi trascende il momentaneo venir meno di una delle società attraverso cui gli indagati perpetravano gli illeciti.

La motivazione è apparsa, per la Cassazione, adeguata, immune da vizi logici o da violazioni di legge, sicché merita conferma ed il ricorso il rigetto.

Scarica la Sentenza della Cassazione Penale n.26584 del 24 settembre 2020

28 settembre 2020.

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