La Corte di Cassazione, nella sentenza in rassegna, nel dichiarare inammissibile un ricorso ribadisce il principio che per contestare l’inattendibilità della prova scientifica la contestazione nel ricorso o nell’impugnazione deve essere specifica e non generica.
Nel caso di specie, la prova della penale responsabilità dell’imputato.
Dal mozzicone era stato.
Nel ricorso in Cassazione viene eccepita l’inattendibilità della prova scientifica sulla base dell’assuntoria.
La Corte, però, nel respingete il ricorso, ricorda che laddove si intenda lamentare l’inattendibilità di una prova scientifica, non potrà limitarsi a denunciare genericamente la violazione delle norme tecniche che disciplinano la sua formazione, ma dovrà indicare quale specifica regola sia stata violata, anche al fine di indirizzare le conseguenti indagini e valutazioni dell’autorità giudiziaria.
Nel caso di specie, invece, l’appellante si è limitato inammissibile perché generico.
Cassazione 23073 del 29.07.2020
3 settembre 2020.










