La Corte di Cassazione penale, nel decidere su un ricorso presentato.
Secondo l’assunto del ricorrente tutte la conversazioni intercettate sarebbero inutilizzabili per derivazione; si ipotizza cioè una diffusività invasiva ed una propagazione illimitata del vizio di inutilizzabilità.
Si tratta di assunti che non considerano l’elaborazione della giurisprudenza della Corte di cassazione e della dottrina sull’istituto della inutilizzabilità derivata.
L’orientamento nullo» (Sez. 5, n. 12697 del 20/11/2014, Strazimiri, Rv. 263031; Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Berardinetti, Rv, 251361).
È infatti diffusa sul tema l’affermazione secondo cui la prova inutilizzabile impedisce al giudice di porla a fondamento di motivazione (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), quando non vi siano altre prove idonee a giustificarla indipendentemente da quelle inutilizzabili (cosiddetta prova di resistenza).
Ciò che viene tuttavia escluso è la possibilità che l’inutilizzabilità si comunichi, a norma dell’art. 185, ad atti successivi la cui eventuale motivazione non faccia riferimento – alla prova inutilizzabile.
Sul puntoni, Rv. n. 215408, Sez. U., 23/04/2009, Fruci, cit.).
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 332 del 27/09/2001, ha ritenuto di una perquisizione nulla”.
La Corte ha chiarito come:
a) la soluzione prospettata dal giudice remittente avrebbe finitori – ammette, già sul piano logico, un’ampia varietà di possibili configurazioni e alternative“;
b) siano fenomeni “tutt’altro che sovrapponibili” quelli della nullità e della inutilizzabilità, così da non potersi “trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema della nullità”.
L’inesistenza di una generale principio di inutilizzabilità derivata degli atti è confermata attraverso il riferimento ai fini di ulteriori atti di indagine, le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall’illegittimità della loro origine” (Corte cost. n. 110 del 1998).
Acutamente si è osservato, non solo ai fini delle determinazioni sull’esercizio dell’azione penale e di una qualsiasi decisione giurisdizionale, ma anche a fini investigativi.
La Corte costituzionale distingue dunque un’utilizzazione probato.
Quello previstoria delle informazioni illegittimamente acquisite.
Dunque, si osserva in maniera condivisibile, la richiesta di una prova che sarebbe inutilizzabile è una richiesta essa stessa invalida per inammissibilità ed il giudice deve rilevarlo, atteso che, diversamente, quella prova è probatoriamente inutilizzabile ai fini della decisione.
Ma se una tale prova, ammessa a dispetto (art. 191, comma 2), rimane senza ulteriori conseguenze, anche se le informazioni che possano trarsene vengano implicitamente impiegate per l’ammissione e la ricerca di altre valide prove.
Ciò che ne è preclusa è infatti solo l’utilizzazione a sostegno di una decisione o determinazione sul fatto controverso, a meno che non si tratti di informazioni di cui è preclusa qualsiasi utilizzazione, che ne comporti anche solo una comunicazione o diffusione.
Nel caso di specie, a fronte della inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in relazione al reatorizzativi e/o di proroga.
Cassazione penale 26252 del 18.09.2020
25 settembre 2020.










