La compensazione pecuniaria per volo cancellato può avvenire nella valuta del luogo di residenza del passeggero

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza scaricabile, ha stabilito dell’Unione nella valuta nazionale del suo luogo di residenza.

Secondo la Corte, infatti, il diniego di tale pagamento dei passeggeri danneggiati

La sig.ra X disponeva di una prenotazione, confermata presso la compagnia di trasporto nel paese terzo di partenza benefici, una compensazione pecuniaria o assistenza.

La sig.ra X, che poteva pretendere una compensazione pecuniaria dell’importo dalla Banca nazionale di Polonia alla data di presentazione della domanda di compensazione pecuniaria, l’equivalente di EUR 400.

La XYZ ha chiesto nazionale, in una valuta errata, vale a dire in PLN e non in euro.

Il giudice polacco ha deciso di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale.

Esso chiede se, conformemente al regolamento fine da un tale passeggero o dal suo avente causa sarà respinta per il solo motivo che lo stesso l’ha espressa in detta valuta.

Con la sua sentenza odierna la Corte ricorda innanzitutto livello di protezione per i passeggeri.

Ne consegue che le disposizioni che conferiscono diritti ai passeggeri del traffico aereo devono essere interpretate estensivamente.

Secondo la Corte, il fatto, all’obbligo di interpretazione estensiva.

Essa rileva, poi, che il regolamento.

Pertanto.

La Corte ritiene che sarebbe incompatibile con l’obbligo consistente nell’interpretare estensivamente i diritti dei passeggeri del traffico aereo contemplati dal regolamento di tale compensazione pecuniaria nella valuta nazionale avente corso legale nel suo luogo di residenza.

La Corte precisa, infine, che il pagamento della compensazione pecuniaria dovuta nella valuta nazionale avente corso legale nel luogo di residenza dei passeggeri interessati presuppone necessariamente un’operazione di conversione dell’euro in detta valuta.

A tale riguardo, poiché il regolamento dei principi di equivalenza e di effettività.

La Corte ne trae la conclusione che il passeggero il cui volo sia stato fine da un tale passeggero o dal suo avente causa sarà respinta per il solo motivo che lo stesso l’ha espressa in detta valuta nazionale.

Scarica la Sentenza della CGUE del 3 settembre 2020.

7 settembre 2020.

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