Appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria non soltanto da qualificare onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina vincolistica
Nell’Ordinanza scaricabile la Cassazione Civile chiarisce la competenza della sezione specializzata agraria.
Parte ricorrente aveva concesso in locazione un fondo affinché il condutto di fondo rustico.
Il convenuto rientrasse nella competenza della sezione specializzata agraria.
Il giudice monocratico con definitiva sentenza declinò la propria competenza in favore di quella della Sezione specializzata agraria.
Avverso questa sentenza è stato necessario di competenza.
L’art. 1 della 1. 2.3.1963 n. 320, nell’istituire le sezioni specializzate agrarie dei Tribunali e delle Corti d’appello, stabilì che fossero ad esse trasferite le competenze delle preesistenti “sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari”, costituite presso i Tribunali e le Corti d’appello.
Le competenze di tali disciolte sezioni specializzate consistevano nella risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari: ovvero tutte “le controversie relative ai contratti agrari di colonia, di piccolo affitto fisso”, che in precedenza spettavano ai disciolti “Comitati di conciliazione e commissioni arbitrali”, previsti dall’art. 16 del r.d.l. 12.11.1921 n. 1659, e mutuate dalle ancor più risalenti “Commissioni Mandamentali Arbitrali”, di cui all’art. 16 del d. lgt. 6.5.1917 n. 871).
Per principio ormai secolare, dunque, la competenza delle sezioni specializzate agrarie è circoscritta alle controversie contrattuali: ovvero le controversie nelle quali, indipendentemente dalla fondatezza delle relative istanze, venga dedotta l’esistenza di un contratto costitutivo della pretesa o dell’eccezione.
Appartiene infatti alla competenza della sezione specializzata agraria non soltanto da qualificare onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina vincolistica.
Ne consegue che tale competenza ricorre sia nel caso in cui la questione attinente all’applicabilità delle norme speciali venga eccepita dal convenuto sempre conforme; da ultimo, nello stesso senso, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17025 del 25/06/2019, Rv. 654614 – 01).
Nel caso di specie, il convenuto bastava ad escludere la competenza del tribunale ordinario.










