La perizia psichiatrica è incompatibile con il rito del riesame

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La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ribadisce il principio che il Tribunale del riesame non può disporre la perizia psichiatrica finalizzata ad approfondire le condizioni psichiche dell’imputato.

A parte il fattorio entro cui, a pena di inefficacia della misura cautelare, va emessa la decisione.

Secondo la Cassazione, la perizia ben poteva essere chiesta dall’interessato al giudice per le indagini preliminari con istanza ex art. 299 cod. proc. pen.

La sentenza in commento destinatario della misura risulta poter avere problemi di alterazione psichica.

Le condizioni di salute dell’indagato all’individuazione della misura più adeguata.

A questo di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere».

Il successivo comma 4-ter dispone, tuttavia, che il giudice può applicare ai soggetti indicati dal comma precedente la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza, se sussisto o di quella degli altri detenuti.

Ai fini dell’applicazione o del mantenimento o degli altri detenuti, ferma restando la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza le quali devono fondarsi su un pericolo di non comune, spiccatissimo rilievo da trarre in base ad elementi concreti e puntuali.

Solo nella ritenuta persistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, pur a fronte di un quadro di pato, e non un eventuale ricovero temporaneo, in regime di arresti domiciliari presso idoneo “luogo di cura, di assistenza o di accoglienza”.

La norma in esame impone al giudice l’obbligo di provvedere in tal senso e non una mera facoltà, il cui esercizio vulnererebbe il diritto costituzionale (art. 32 Cost.) ed europeo (art. 3 CEDU).

In alternativa alla collocazione dell’imputato in idoneo luogo di cura carcerario, in ipotesi non praticabile, il giudice procedente o, per esso, il giudice dell’appello cautelare deve comunque sostituire la cautela carceraria con una delle previste meno afflittive misure.

L’unica condizione subordinata che consente la permanenza del regime carcerario è costituita dalla possibilità del ricovero del soggetto di utili contribuiti tecnici.

In conclusione, può affermarsi che le disposizioni contenute nell’art. 275, commi 4-bis e co. 4-ter, cod. proc. pen. sin dal momento infermo in istituti penitenziari attrezzati.

Cassazione penale 26496 del 22.09.2020

25 settembre 2020.

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