Limiti al ” ne bis in idem ” per le richieste di misure cautelari

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Con la sentenza scaricabile, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, tratta il complesso argomento del potere del pubblico ministero soffermandosi sui limiti al ” ne bis in idem ” per le richieste di misure cautelari.

Il Tribunale del riesame di Potenza ha confermato dei delitti di cui all’art. 416 bis cod. pen. e 56 – 423- 629- 416 bis.l. cod. pen.

Dalla non chiarissima ordinanza impugnata emerge sul piano fattuale che un primo provvedimento.

Il ricorso è infondato.

Con la sentenza “Testini”, le Sezioni unite della Corte affrontarono la questione relativa alla sussistenza ed ai limiti del potere del pubblico ministero, nelle more del giudizio di rinvio conseguente all’annullamento e per i medesimi fatti.

Il tema atteneva alla configurabilità di una preclusione all’adozione di un provvedimento.

La questione era sostenuta sulla base dei principi affermati nella sentenza “Donati” delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 24655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800), secondo la quale sussiste preclusione all’esercizio dell’azione penale, anche prima della sentenza irrevocabile in un precedente giudizio per lo stesso fatto riguardo all’ufficio di procura che aveva già promosso la prima azione.

Con la sentenza in questione, le Sezioni unite della Corte di cassazione ritennero pienamente condivisibili le argomentazioni della sentenza “Donati” circa l’immanenza nell’ordinamento processual penalistico di un generale principio di preclusione, di cui la regola dell’art. 649 cod. proc. pen. è solo una particolare pregnante espressione, e che opera quindi anche in altri ambiti procedurali.

Con particolare riguardo il procedimento al mutare delle situazioni.

Ciò è evidente, e di forte significato, ma vale, seppure in termini non sovrapponibili, anche dalla parte dell’accusa.

Secondo le Sezioni unite “ne consegue che l’«idem» il cui «bis» è precluso non può concretarsi ed esaurirsi, in ambito…. ma ricomprende necessariamente anche l’identità degli elementi posti (e valutati) a sostegno o a confutazione di esso e della sua rilevanza cautelare.

Tale conclusione, pacificamente accolta, per la determinazione dei limiti del giudicato cautelare, non può non valere simmetricamente, per comunanza di grado, anche in tema di giudicando cautelare.

Sarebbe, invero, oltremodo illogico, e contrario alle esigenze di tempestività tipiche del setto utilizzo dei nova utili a sostenere una determinata posizione, rinviandolo ex lege alla cessazione di quella pendenza.

E’ del resto poi ne può conseguire, in termini di interesse, sulla sorte di quest’ultimo.

La soluzione non può essere diversa quando i nova siano fatti valere dal pubblico ministero.

Le esigenze di una pronta tutela della collettività, costituenti il pendant di quelle che presidiano il favor libertatis, sono parimenti incompatibili con improprie e inutili dilazioni, quali quelle che deriverebbero da intralci di tipo procedurale, a volte anche di lunga durata, e magari non nella disponibilità dell’accusa.

Le situazioni che si possono presentare nella realtà sono evidentemente le più varie e possono condizionare le scelte concrete del p.m. e riflettersi sulle conseguenze delle medesime sulla sorte dei procedimenti.

Il punto, mentre a sua volta ne determina la non riversibilità dei medesimi in essa, operando, nell’identità degli elementi addotti, il meccanismo preclusivo”” (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010 – dep. 2011- Testini, Rv. 249001).

Dunque, secondo le Sezioni unite della Corte, l’«idem» il cui «bis» è precluso in ambito, ma ricomprende anche l’identità degli elementi posti (e valutati) a sostegno o a confutazione di esso e della sua rilevanza cautelare.

Scarica la Sentenza della Cassazione penale n.26744 del 25 settembre 2020

30 settembre 2020.

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