Con la sentenza Impugnata la Suprema Corte, rigettando il ricorso, analizzando un’ipotesi di diffamazione aggravata a mezzo social network ha stabilito alla pretesa di una formale applicazione della legge.
Il Tribunale di Savona ha confermato del danno in favore della costituita parte civile.
Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto, eccependo la incompetenza del giudice di pace trattandosi di ipotesi di diffamazione attraverso l’uso della bacheca facebook, ovvero aggravata, riconducibile all’art. 595 co. 3 cod. pen. , per la quale è prevista la competenza del tribunale.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.
Pur dovendosi riconoscere la fondatezza della questione di competenza sollevata ( essendo pacifico che la diffusione di un messaggio diffamato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone, così ex multis Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016 – dep. 01/02/2017, P.M. in proc. Manduca, Rv. 26909001; nonché in motivazione Sez. 5, n. 12546 del 08/11/2018 Ud., dep. 20/03/2019, Rv. 275995 – 01 ) va rilevata la carenza di interesse ad impugnare nel caso in scrutinio.
Ed invero, tale interesse ad impugnare non sussiste allorquando l’imputato ( cfr. tra tante, Sez. I, n. 18849 del 09/02/2016 Rv. 26688701 per un caso analogo in caso di lesioni lievissime; Sez. 5, Sentenza n. 7064 del 21/12/2010 Ud., dep. 23/02/2011, Rv. 249947 – 01 ).
Né peraltro nel caso di specie sono state prospettate eventuali ripercussioni favorevoli sulla sussistenza del fatto utile).
Scarica la Sentenza della Cassazione Penale n.26353 del 21 settembre 2020
28 settembre 2020.










