Privacy e cumulo materiale delle sanzioni amministrative

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La Corte di Cassazione, nell’ordinanza in rassegna, affronta il tema del cumulo materiale delle sanzioni amministrative in materia di privacy.

La Suprema Corte, cassando la sentenza impugnata, si occupa di violazione del codice privacy, statuendo l’inapplicabilità del principio del “ne bis in idem” in tema di illeciti amministrativi di cui al d.lgs. n. 196 del 2003.

In particolare, la fattispecie prevista dall’art. 164-bis, comma 2, costituisce non un’ipotesi aggravata rispetto a «banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni», sicché, in caso di concorso di violazioni di altre disposizioni unitamente a quella in esame, ne deriva un’ipotesi di cumulo materiale delle sanzioni amministrative.

Nel caso specifico, una società proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con cui il Garante per la protezione dei dati personali, rilevata la violazione degli artt. 162, comma 2-bis, 164 e 164-bis comma 2 del d.lgs. n. 196/2003 (c.d. codice della privacy), aveva irrogato la sanzione di euro 340.000.

Con sentenza il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’opposizione, annullava l’ordinanza impugnata limitatamente alla sanzione di euro 100.000 per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis del codice, ritenendo che l’applicazione congiunta di questa norma con agli artt. 164-bis e161 del codice al caso di specie determinasse una violazione del principio del ne bis in idem.

Contro la sentenza ricorre per cassazione la società e resiste, con controricorso, il Garante per la protezione dei dati personali, che propone altresì ricorso incidentale.

La ricorrente principale propone una questione di legittimità costituzionale, attraverso il richiamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (a partire dalla sentenza del 2014 Grande Stevens c. Italia), la censura di incostituzionalità dell’art. 164-bis codice privacy per violazione del principio del ne bis in idem, derivabile dal protocollo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La ricorrente lamenta come tramite l’art. 164-bis le stesse identiche condotte che abbiano concretato perché a una violazione si è accompagnata l’altra, con evidente inosservanza del principio generale del ne bis in idem.

La censura di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata in quanto (su cui v. Cass. 17143/2016 e infra in relazione al ricorso incidentale).

A quanto che l’applicazione congiunta di tali norme al caso di specie determinasse una violazione del principio del ne bis in idem.

Il Tribunale ha erroneamente annullato a «banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni», sicché, in caso di concorso di violazioni di altre disposizioni unitamente a quella in esame, ne deriva un’ipotesi di cumulo materiale delle sanzioni amministrative” (Cass. 17143/2016).

Il ricorso incidentale è stato e rinvio al Tribunale.

Scarica la Sentenza della Cassazione Civile n.18288 del 3 settembre 2020

7 settembre 2020.

 

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