Violazione obblighi informativi : la banca risarcisce anche se il cliente è esperto

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Con la Sentenza scaricabile la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, to del danno.

Il Tribunale di Bologna respinse tutte le domande proposte dal cliente contro la Banca, volte all’accertamento del danno.

La Corte d’appello di Bologna ha respinto con riguardo al singolo ordine.

Secondo la Cassazione, non ha pregio la tesi secondo cui, in presenza di un investito degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dall’art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998, con le relative specificazioni regolamentari.

In particolare, l’art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998, qui applicabile, ha precisatore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte...».

Prevede, inoltre, l’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58 del 1998 un’inversione dell’onere della prova in favore del cliente, spettando all’intermediario di provare di aver agito i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio.

Invero, obbligo primario dell’intermediario è offrire la piena informazione attiva circa la natura, i rendimenti ed ogni altra caratteristica del tito.

Dunque, una simile tesi finirebbe per escludere to.

Infine, la Corte al riguardo ha avuto essere ascritti alla sua volontà.

Né la precedente o contestuale condotta di investimentoli rischiosi fa venire meno gli obblighi previsti dalla legge in capo all’intermediario (così Cass. 4 aprile 2018, n. 8338, non nnassimata; nello stesso senso, Cass. 17 aprile 2020, n. 7905).

Si è aggiunto (Cass. 16 febbraio 2018, n. 3914; ed, ancora, v. Cass. 2 aprile 2019, n. 29106).

La Corte di Cassazione, in conclusione, enuncia i seguenti principi di diritto:

«In tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario non è esoneratolo»;

«Pur non potendo mai il danno derivante all’investito degli obblighi informativi in capo all’intermediario, né integri la prova contraria su di lui gravante».

8 settembre 2020