Nella sentenza in commento a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado).
La Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Le doglianze del ricorrente sono state valutate generiche nella parte in cui si limitano a contestare il ragionamentoriale.
Gli Ermellini, invece, hanno rilevato che la sentenza impugnata è immune da censure.
Innanzitutto alle sole prove dichiarative decisive ai fini della valutazione di responsabilità).
Non sussistomistica dalla decisione del primo giudice (Sez. 2, n. 3917 del 13/09/2016, dep. 2017, Fazi, Rv. 269592).
La Corte territori, che è immune da censure.
Al riguardo, è pacifico il principio secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941).
In riferimento (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).
In tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assoluto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado).
La sentenza impugnata risulta aver assoltori di carattere indiziario, ed evidenziando le ragioni per le quali tali elementi assumono consistenza indiziaria e, coordinati tra loro, sulla base di una valutazione non parcellizzata, ma globale, fondano l’affermazione di responsabilità del ricorrente.










