Nella truffa contrattuale il raggiro è rappresentato da una serie di acquisti successivi

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In tema di truffa contrattuale il raggiro può essere integrato tra i crediti onorati e quelli insoluti.

Né l’eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa è atta ad escludere la idoneità del mezzo, in quanto conquistarsi presso la controparte contrattuale”.

La Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Fermo aveva condannato di truffa.

La condotta attribuita è consistita nell’avere usato artifizi e raggiri, ovvero:

  • nell’essersi recatolare;
  • nell’avere poi effettuato non permetteva di effettuare la transazione,
  • nell’aver consegnato privo di provvista;
  • nell’avere acquistato alla firma depositata;
  • infine, to alla firma depositata,

in tal modo inducendo in errore il tito corrispondente.

L’imputatolare, ma ciò non integrerebbe un inganno.

E comunque una parte delle somme sono state accreditate sul Postapay di altro soggetto, e non invece su quello del ricorrente.

Inoltre, la violazione dell’art. 606 co. 1 lett. b) in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., poiché la mancata copertura degli assegni non corrisponde necessariamente a un quadro gravemente indiziario di truffa, e comunque, a propositoli non pagati per non corrispondenza della firma, non è stata effettuata alcuna perizia grafologica.

Infine, la violazione di legge ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 641 cod. pen., potendosi al più identificare nella condotta dell’imputato l’insolvenza fraudolenta, ma non la truffa.

La Corte ha rigettatoli all’incasso.

Nell’identificare tale condotta come corrispondente agli artifici e ai raggiri propri della truffa, la Corte territo tra i crediti onorati e quelli insoluti.

Né l’eventuale mancanza di diligenza o di prudenza da parte della persona offesa è atta ad escludere la idoneità del mezzo, in quanto conquistarsi presso la controparte contrattuale.

24 ottobre 2020.

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