Con la SENTENZA scaricabile la Suprema Corte ha stabilito a mezzo Pec, anche nel periodo Covid, del ricorso per Cassazione su ordinanza riesame.
La Corte osserva che il ricorso per Cassazione è stato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, prevede tale possibilità solo per i ricorsi civili.
Deve infatti considerarsi che in materia di impugnazioni vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione del ricorso, disciplinate dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., disposizioni la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 591, lett. c), cod. proc. pen., con la conseguenza che la presentazione dell’impugnazione con mezzi diversi da quelli previsti dalla legge è inammissibile.
Invero, è statorità giudiziaria (Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D’Angelo, Rv. 272741; Sez. 6, n. 41283 del 11/09/2019, Di Nolfo, Rv. 277369).
E’ stato di parte, quale l’impugnazione.
Né vale il richiamo all’art. 2, comma 6, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (“Codice digitale”), il quale presuppone l’operatività del cd. processo telematico, non ancora realizzatomaticamente inseriti nel fascicolo processuale.
A tal fine occorrerebbe che l’indirizzo di posta elettronica fosse presidiato a conoscenza del giudice competente.
Pertanto nei soli casi espressamente previsti dalla legge.
A differenza di quanto dalla legge.
Le specifiche modalità fissate dall’art. 311, comma 3, cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso per cassazione costituiscono un’evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell’impugnazione, e secondo un risalente e consolidato nella cancelleria dello stesso Tribunale, con esclusione, anche per la parte pubblica, di qualsiasi soluzione alternativa.
È stato apprende immediatamente dell’impugnazione e può con prontezza provvedere agli adempimenti di cui all’art. 164 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4096 del 10/12/2019, dep. 2020, Condipodero, Rv. 279031).
In termini generali, in materia di impugnazioni è pacifica l’affermazione dell’inammissibilità dell’impugnazione proposta a mezzo PEC dalla parte, sul rilievo che le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, queste ultime disciplinate dall’art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l’uso della PEC.
Affermazioni in tal senso si rinvengono relativamente all’impugnazione proposta avverso decretojanovic, Rv. 274759).
Il principio comune a tutte le indicate pronunce è nel senso che le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art.583 cod. proc. pen. – esplicitamente indicato.
Invero, i commi 14 e 15 dell’art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, come convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, confermano che le comunicazioni e le notificazioni agli imputati e alle altre parti degli avvisi e dei provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell’art. 83 sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio (comma 14).
E ancora, si dispone che tutti gli uffici giudiziari sono auto, con modifica- zioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (comma 15).
Dunque, tale legislazione emergenziale ha stabilitore resta immutata la situazione sopra descritta.
Scarica la Sentenza della Cassazione penale n.27128 del 29 settembre 2020
7 ottobre 2020.










