La Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta su un tema rilevantissimo e cioè sulla decorrenza del termine breve per impugnazione a seguito di notifica della sentenza.
Il quesito era duplice:
- Se sia idonea a far decorrere il termine di cui all’art.325 c.p.c. la notifica della sentenza di primo grado effettuata ad una pubblica amministrazione nella sua sede, quando tale luogo sia contemporaneamente, oltre che sede dell’ente, anche sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio;
- Se nell’ipotesi descritta, l’omessa indicazione nell’atto l’amministrazione sia surrogata dalla circostanza che il nominativo del difensore risulti dall’epigrafe della sentenza notificata.
Le Sezioni Unite hanno concluso che, sostanzialmente, notificare ad uno dei soggetti risultanti da esso un atto;
Il principio di diritto espresso è il seguente:
“A garanzia del diritto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza”.
Cassazione Sezioni Unite 20866 del 30.09.2020
1 ottobre 2020.










