Un’ imposta diretta progressiva sul fatturato

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Un’imposizione a carattere progressivo del fatturato.

Secondo l’avvocato

Secondo la tendenza internazionale, la Polonia e l’Ungheria hanno introdotto, configurate secondo aliquote progressive.

Esse riguardano principalmente le imprese con alti livelli di fatturato, cioè le grandi imprese.

Il 6 luglio 2016 la Polonia ha adottatore del commercio al dettaglio, entrata in vigore il 1º settembre 2016.

Conformemente ad essa, i vendito superiore.

L’11 giugno 2014 l’Ungheria ha adottato dalla diffusione pubblicitaria in Ungheria, un’imposta progressive (sei aliquote tra 0% e 50%).

Queste aliquote d’imposta sono state poi sostituite da un sistema a doppia aliquota: cioè lo 0 % applicabile alla quota di fatturato di 100 milioni di HUF (circa EUR 312 000) e il 5,3% per la quota al di sopra.

Per il primo esercizio contabile tale legge prevedeva la possibilità di dedurre parzialmente per un periodo transitorio eventuali perdite riportate dall’esercizio precedente.

Con decisioni del 30 giugno 20171 e del 4 novembre 20162 la Commissione ha dichiarato.

La Polonia e l’Ungheria hanno impugnato le decisioni della Commissione dinanzi al Tribunale dell’UE.

Con sentenze del 16 maggio 2019 e del 27 giugno 2019 il Tribunale ha accolto.

La Commissione ha proposto ricorso avverso tali due sentenze del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Nelle sue conclusioni odierne l’avvocato generale Kokott propone alla Corte di respingere l’impugnazione della Commissione e di confermare le sentenze del Tribunale.

Essa fa riferimento rappresenta un criterio distintivo neutro e, per altro verso, esso rappresenta un indice pertinente della capacità contributiva dei soggetti passivi.

Ciò sarebbe applicabile del pari alla normativa in materia di aiuti di Stato.

Data l’assenza di regolamentazione dell’Unione in materia, rientra nella competenza fiscale degli Stati membri determinare le basi imponibili e la ripartizione della pressione fiscale sui diversi fattori economici.

In linea di principio, quindi, solo un’eccezione a tale regime fiscale auto, ma non la creazione del regime fiscale stesso.

Dal diritto dell’Unione non può essere dedotta una tassazione «normale».

Il puntore nazionale circa quella che considera una normale tassazione.

Nella fattispecie, è un’imposta progressiva sul reddito.

Una normativa tributaria generale, che come nella specie determina anzitutto solo se è stata configurata in modo manifestamente incoerente.

Il Tribunale ha giustamente concluso per l’assenza di una siffatta incoerenza relativamente all’imposta polacca nel settore del commercio al dettaglio e all’imposta sulla pubblicità ungherese.

Un’imposta sul reddito, presenta vantaggi e svantaggi.

Tuttavia, soppesare e assumere la responsabilità di tale tassazione non spetta ad un’auto.

Il legislatore polacco e ungherese) deve decidere quale imposta ritiene adeguata.

In ogni caso, la normativa in materia di aiuti di Stato di vista della Commissione.

Le imposte sul reddito a livello mondiale, come dimostra anche l’imposta sui servizi digitali proposta dalla Commissione.

Anche quest’ultima collega la tassazione delle imprese al loro fatturato annuo.

A tale riguardo, l’imposta polacca nel settore del commercio al dettaglio e quella ungherese sulla pubblicità non differiscono dall’imposta sui servizi digitali prevista a livello dell’Unione.

Neppure un sistema di aliquote progressive in quanto tale costituisce un’incoerenza.

Infatti, nell’ambito comuni al fine di ottenere un’imposizione in funzione della capacità finanziaria.

Ciò vale sia per l’imposta sul reddito.

Se è vero che fatturati più elevati non implicano necessariamente maggiori profitti, essi costituiscono tuttavia la premessa per maggiori profitti.

Pertanto, la differenziazione non è incoerente.

Neanche la contabilizzazione nell’ambito.

Poiché il datoria non è neanch’essa incoerente.

25 ottobre 2020.