Con la Sentenza scaricabile la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha statuitore informatico stabilendo che nei delitti di criminalità organizzata l’intercettazione è consentita anche in luogo in cui non vi sia motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l’attività criminosa.
E’ ineccepibile l’affermazione, contenuta nell’ordinanza del Tribunale del riesame opposta, secondo la quale l’attività captativa rilevante per la presente vicenda resta soggetta al regime dettato dalla legge n. 203/1991, per il quale, quando si proceda per delitti di criminalità organizzata, è richiesta la sussistenza di sufficienti indizi di reità, da valutarsi alla stregua dei criteri di cui all’art. 203 cod. proc. pen., e, se le operazioni debbano svolgersi in luogo di privata dimora, l’intercettazione è consentita anche se in quel luogo non vi sia motivo di ritenere che vi si stia svolgendo l’attività criminosa.
Soccorre quindi l’interpretazione offerta dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza n. 26889 del 28/04/2016, Scurato di attività criminosa.
In motivazione la Corte ha sottorizzazione in modo rigoroso.










